L’assunzione come categoria protetta riguarda soggetti che manifestano una riduzione della capacità lavorativa e per questo motivo hanno diritto ad agevolazioni attraverso il diritto al collocamento obbligatorio.
L’assunzione come categoria protetta è prevista nella legge 68 del 1999 (mentre il DPR 333 del 2000 contiene norme di attuazione), questa norma ha l’obiettivo di dare sostegno a coloro che sono svantaggiati nell’inserimento nel mondo del lavoro e prevede l’obbligo per le aziende che hanno più di 15 dipendenti di avere una quota di riserva: questa corrisponde al collocamento obbligatorio o mirato.
L’articolo 1 della legge 68 del 1999 indica chi sono i beneficiari dell’assunzione come categoria protetta:
Abbiamo viso i casi di persone che hanno dei problemi di “salute”, o meglio disabilità, che vanno a compromettere le normali capacità lavorative e di conseguenza hanno diritto ad avere un lavoro che sia compatibile con le condizioni di salute e capacità residue. Deve però essere sottolineato che le categorie protette non sono solo queste, infatti la legge prevede il diritto all’assunzione come categoria protetta anche i:
Per poter essere iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio o mirato è necessario essere disoccupati o non occupati, vi sono però delle eccezioni. Si può accedere all’iscrizione nelle liste di collocamento mirato anche quando non si è disoccupati, ovviamente vi sono limiti, in particolare possono essere iscritti coloro che:
Coloro che si trovano nella situazione indicata devono richiedere l’iscrizione nelle categorie protette presso il Centro per l’Impiego competente per territorio, deve però essere ricordato che tale iscrizione deve essere confermata ogni 12 mesi, se non si procede si viene cancellati dalle liste di collocamento previste dalla legge 68. Si parla anche di conferma della disponibilità immediata al lavoro (conferma Did).
Le aziende con più di 15 dipendenti hanno l’obbligo di assunzione categorie protette, vi sono però dei limiti, infatti:
Per quanto riguarda i lavoratori tutelati ma non disabili, l’obbligo è previsto solo per le aziende con almeno 50 dipendenti; se i dipendenti non superano i 150, vi è obbligo di assumere un solo lavoratore in tale condizione, per le aziende che superano i 150 dipendenti la quota è dell’1%.
Le aziende entro il 31 gennaio di ogni anno devono far pervenire il prospetto informativo ai centri per l’impiego, farlo è molto semplice infatti basta collegarsi al sito Cliclavoro, scegliere la sezione “Imprese, Adempimenti” e infine “Prospetto Informativo“, indicare la regione in cui è ubicata l’azienda e inoltrare il prospetto. In questo deve essere indicato il numero di dipendenti e il numero di coloro che sono nel collocamento mirato.
Le aziende possono optare per l’assunzione nominale di invalidi, oppure accedere alle liste di collocamento e utilizzare le graduatorie.
Naturalmente anche le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di assumere le persone presenti nelle categorie protette; possono farlo attraverso:
Vi sono aziende che sebbene abbiano più di 15 dipendenti possono essere esonerate dagli obblighi assunzionali visti, si tratta di attività imprenditoriali che operano in settori in cui sono richieste abilità specifiche, ad esempio imprese edili, trasporto pubblico, polizia e protezione civile. Negli ultimi due casi è possibile assumere con il collocamento obbligatorio solo per i ruoli amministrativi.
Al di là di questi casi specifici le imprese ed enti pubblici possono chiedere l’esonero indicando i motivi per i quali non è possibile coprire per intero la quota riservata al collocamento obbligatorio. I casi in cui è possibile sono limitati, in particolare possono richiedere l’esonero parziale le aziende che dimostrino che le attività da svolgere in azienda siano particolarmente faticose, pericolose, richiedano particolari modalità di svolgimento. Un caso particolare riguarda le aziende che sono tenute al versamento di un tasso di premio INAIL superiore al 60 per mille.
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