Che differenza c’è tra contabilità ordinaria e semplificata?

Tutti i soggetti che svolgono un’attività economica sono tenuti alla registrazione delle operazioni finanziarie e amministrative che determinano pagamenti e incassi. Più in generale, si può affermare che per qualsiasi movimento economicamente rilevante ricorre l’obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Per farlo, imprese, professionisti e lavoratori autonomi adottano un determinato regime contabile. In relazione ad esso, in questo articolo ci occupiamo di contabilità ordinaria e di contabilità semplificata. Quali sono le peculiarità di ogni regime e quali differenze sussistono, lo spieghiamo qui di seguito.

Cosa sono i regimi contabili

Ogni regime contabile prevede regole e istruzioni a cui i soggetti esercitanti un’attività economica devono attenersi non solo ai fini contabili, ma anche per la determinazione del reddito, delle tasse e dell’IVA.

I regimi contabili sono tre: contabilità ordinaria e contabilità semplificata per professionisti e imprese; regime forfettario per professionisti e lavoratori autonomi.

A seconda del regime contabile adottato, variano le scritture contabili e la tenuta dei registri obbligatori. Solo i contribuenti forfettari ne sono esonerati in quanto hanno l’obbligo di conservare e numerare solo le fatture ricevute o emesse. Come già anticipato, ci concentriamo solo sulla contabilità ordinaria e su quella semplificata.

Contabilità ordinaria e semplificata: i soggetti

La contabilità ordinaria è il regime obbligatorio che devono adottare le società di capitali, le organizzazioni di società ed enti stabili non residenti in Italia, gli enti pubblici e privati, le associazioni non riconosciute e i consorzi con attività commerciale in via prevalente.

Diventa obbligatoria anche per le persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali che svolgono attività commerciali, ma solo nel caso questi soggetti conseguano un fatturato annuo superiore al limite stabilito dalla legge (400.000 euro per le imprese di servizi e 700.000 euro per le altre attività).

La contabilità semplificata può essere adottata da società di persone, professionisti e lavoratori autonomi. Inoltre, da enti commerciali che svolgono un’attività commerciale in via non prevalente. Si tratta di un aiuto che si è voluto concedere ai soggetti con un reddito più basso che consente loro di semplificare molti degli obblighi previsti dalla contabilità ordinaria.

In tal caso, il fatturato non può superare i 400.000 euro per le imprese di servizi e i 700.000 euro per le altre attività.

Principio di competenza e di cassa

La determinazione del reddito di un’impresa o di un lavoratore autonomo può seguire uno di questi due principi a seconda del regime contabile adottato:

Il principio di competenza vige nella contabilità ordinaria e prevede che costi e ricavi vengano conteggiati nel reddito a prescindere dall’avvenuto pagamento o incasso.

Secondo il principio di cassa previsto nella contabilità semplificata, costi e ricavi contribuiscono a determinare il reddito a prescindere dalla loro maturazione, quindi, solo nel momento in cui si manifestano finanziariamente.

Le scritture contabili obbligatorie nella contabilità ordinaria

I soggetti che devono attenersi al regime di contabilità ordinaria sono obbligati alla tenuta di determinate scritture contabili:

  • registri IVA, nei quali vengono annotate tutte le transazioni rilevanti per la determinazione dell’IVA;
  • registro dei beni ammortizzabili, nel quale vengono registrate le immobilizzazioni materiali e immateriali, relative all’acquisto di beni strumentali che non esauriscono la loro vita utile nel breve periodo ma in più esercizi e, quindi, sono soggetti ad ammortamento;
  • libro giornale, dove vengono registrate tutte le operazioni in entrata e in uscita;
  • libro degli inventari.

Nel caso di società di capitali, è obbligatoria anche la tenuta del libro dei soci, del libro delle obbligazioni, i libri delle adunanze e delle deliberazioni dei vari organi.

Le scritture contabili nella contabilità semplificata

I soggetti che adottano il regime contabile semplificato sono tenuti al rispetto del criterio cronologico delle scritture contabili e sono tenute a compilare:

  • registro cronologico degli incassi e dei pagamenti
  • registri IVA di operazioni passive e attive
  • registro cronologico delle entrate e delle uscite può anche non essere compilato, se le relative operazioni vengono annotate nei rispettivi registri IVA, con l’obbligo di annotare, separatamente, le operazioni non soggette ad IVA.

E’ possibile passare da un regime contabile all’altro?

In base a quanto sopra indicato, risulta ovvio che ci sono soggetti che esercitano un’attività economica che sono obbligati all’adozione del regime contabile ordinario, per via del presupposto giuridico o per superamento delle soglie di reddito previste dalla legge.

Ma per i soggetti economici che hanno facoltà di scelta e hanno già adottato la contabilità semplificata, è possibile effettuare il passaggio al regime contabile ordinario esercitando il comportamento concludente e con effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale la scelta è effettuata.

L’unico obbligo è costituito dalla comunicazione del passaggio nella dichiarazione IVA (quadro VO del modello). In caso contrario, l’opzione scelta resta valida, ma la mancata comunicazione è passibile di sanzione amministrativa (tra 250 euro e e 2.000 euro).

La scelta del regime ordinario è vincolata per tre anni. Oltre tale periodo, la permanenza nella contabilità ordinaria resta valida per ogni anno successivo, fino a quando rimane la concreta applicazione della scelta operata.

Dopo il triennio, il soggetto può ritornare al regime semplificato nella stesso modo suddetto, ma solo nel caso sia in possesso dei requisiti richiesti.

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Carmine Orlando

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Carmine Orlando

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