Quando nasce un’azienda, per esempio una società per azioni oppure una società a responsabilità limitata, lo scopo primario è quello di conseguire dall’attività un utile da andare a distribuire ai soci. Non a caso le società per azioni e le società a responsabilità limitata rientrano tra le cosiddette società lucrative, ma non sempre una società viene costituita con il fine di lucro.
Ci sono infatti società che, a favore dei soci, non puntano alla distribuzione di profitti ma al soddisfacimento di determinati bisogni che possono essere rappresentati da beni e servizi oppure da bisogni di natura occupazionale. Come impresa della comunità, rispetto ad un’azienda, la cooperativa differisce dalle società lucrative proprio perché persegue degli obiettivi e degli scopi mutualistici.
Come impresa della comunità, infatti, nella cooperativa, rispetto per esempio alla società per azioni, tutti i soci hanno pari diritti ed hanno lo stesso peso. Il principio che regge una cooperativa, in termini di governance, non a caso, è quello che prevede una testa ed un voto. Ovverosia, il socio della cooperativa corrisponde sempre al peso di un solo voto mentre nella società per azioni il peso di un socio è in proporzione alla sua partecipazione e, quindi, al numero di azioni possedute.
In più, la cooperativa per definizione è una società a capitale variabile in quanto nell’atto costitutivo non possono essere presenti delle clausole tali da vietare del tutto l’ingresso a nuovi soci. E se per la governance vige il principio di una testa un voto, il principio che vieta per una cooperativa le clausole nell’atto costitutivo, che impediscano l’ingresso dei nuovi soci, è definito come principio della porta aperta.
Tra le società mutualistiche per antonomasia, la cooperativa non ha fini di lucro in quanto, ai sensi di legge, sul patrimonio vige il vincolo di indivisibilità. In altre parole, con lo scioglimento di una cooperativa i soci possono al più riappropriarsi delle quote di capitale versate, ma non possono incassare alcun valore legato alla vendita in quanto tutto va ai fondi mutualistici. Mentre con lo scioglimento di una società di capitali l’eventuale attivo, valorizzato e monetizzato, viene distribuito ai soci, dopo aver saldato tutti i debiti, in proporzione alle quote possedute.
Attualmente per la costituzione di una cooperativa servono almeno 3 persone con la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto per atto pubblico. Ai sensi si legge, inoltre, la cooperativa deve iscriversi nel registro delle imprese, deve ricevere l’attribuzione del codice fiscale e della partita Iva, ed occorre altresì comunicare alla Camera di Commercio ed all’Agenzia delle Entrate l’inizio dell’attività.
Per settore economico, la cooperativa può operare nei settori più svariati. Per esempio, è possibile costituire una cooperativa agricola, una cooperativa di servizi oppure di produzione e lavoro. Ma ci sono, tra le altre, pure le cooperative culturali, le cooperative edilizie di abitazione e le cooperative di consumo.
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