L’emergenza epidemiologica ha costretto molte attività economiche a chiudere totalmente o parzialmente, mandando in forte crisi il mondo del lavoro. Ed è proprio in questo periodo che abbiamo sentito parlare più del solito, di Cassa Integrazione. Uno degli strumenti di sostegno economico a cui il Governo ha dovuto fare ricorso per supportare le aziende e i suoi lavoratori.
La Cassa Integrazione guadagni (CIG) è, quindi, un ammortizzatore sociale con cui lo Stato si fa carico delle retribuzioni delle persone che si sono viste ridurre l’orario di lavoro o che sono state costrette a lasciare la propria occupazione.
Tale misura straordinaria è stata largamente utilizzata nel corso della pandemia da Covid-19, e continuerà ad essere usata fino al termine della crisi economica che si è innescata, al fine di sostenere economicamente sia le aziende che i suoi dipendenti.
Esistono tre tipi di CIG: la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO); la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS); la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Ma come funzionano?
La CIGO viene erogata dall’INPS nel caso di chiusura temporanea dell’attività aziendale causata a sopraggiunti imprevisti. Quindi, la cessazione non definitiva non dipende né dal datore di lavoro né dai suoi dipendenti. Essa viene concessa in presenza di gravi danni ambientali, per la riorganizzazione interna dell’azienda dovute a crisi o condizioni particolari di mercato.
La richiesta di fruizione della Cassa Integrazione Ordinaria deve essere inviata all’ente previdenziale pubblico, unità operativa afferente alla sospensione dell’attività di lavoro.
Anche la CIGS viene erogata dall’INPS, questa misura di sostegno economico si applica a favore delle imprese considerate strategiche e dei suoi lavoratori, quando si aprono scenari economici non previsti, come l’emergenza da Covid-19. E’ possibile beneficiare di questo tipo di ammortizzatore sociale anche per importanti riassetti aziendali o il ricorso a contratti di solidarietà.
Sono strategiche, le aziende la cui attività di produzione è fondamentale per l’economia del Paese, e quindi, sarebbe deleterio il verificarsi di licenziamenti e cessazioni di tali attività.
La CIGD è riservata alle aziende che non possono fruire della Cassa Integrazione Ordinaria o Straordinaria per motivi legati al proprio assetto aziendale, oppure alle imprese che hanno già usufruito della CIGO e della CIGS. Questa misura di sostegno viene rinnovata di anno in anno.
Possono richiedere la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, i seguenti settori:
Se vuoi approfondire l’argomento, leggi anche: Cassa integrazione: la guida con le ultime novità Covid
Il lavoratore che fruisce della CIGO ottiene l’80% della retribuzione spettante complessiva lorda, con indennità, tredicesima e premi inclusi, in riferimento al suo turno di lavoro. Per la determinazione dell’importo da ricevere, il relativo calcolo viene effettuato in base alle ore di lavoro (non oltre le 40 settimanali) come previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e che l’ammontare della CIGO non superi l’importo annuo stabilito per l’assegno mensile.
La durata della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (fatti salvi i casi relativi ad eventi inevitabili) può corrispondere a 13 settimane continuative, prorogabili in caso di crisi ritenuta grave, fino a 52 settimane. Può durare 52 settimane totali nell’arco di due anni, ma solo con più periodi non consecutivi.
Per via dell’emergenza da Covid-19, il Governo ha esteso la CIGD a una platea di beneficiari più ampia, con lo scopo di andare incontro anche alle piccole imprese. Motivo per cui, è possibile richiedere la Cassa Integrazione in Deroga indicante la dicitura “COVID-19 L. 178/20” come causale. Prevista originariamente per una durata di nove settimane, i successivi decreti l’hanno allungata.
Per richiedere la CIGO si deve possedere un contratto di lavoro subordinato, apprendisti inclusi, ma con i dirigenti e i lavoratori a domicilio esclusi. Inoltre, il lavoratore deve essere stato assunto in azienda a partire dal 23 febbraio 2020 per una durata minima di nove settimane.
La domanda deve essere presentata entro il quarto mese dalla sospensione delle attività.
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