Gli incapienti, ovverosia i contribuenti che sono senza reddito da dichiarare al Fisco, o che comunque hanno da dichiarare redditi troppo bassi, sono generalmente tagliati fuori dalla possibilità di andare a scaricare le spese sostenute nell’anno di imposta di riferimento. Ovverosia, non possono beneficiare delle deduzioni e delle detrazioni fiscali. Pur tuttavia, in casi particolari, il credito di imposta maturato ai sensi della normativa fiscale vigente si può recuperare pure se si rientra nella categoria dei contribuenti incapienti.
Tra gli sconti fiscali che sono accessibili tramite la cessione del credito anche agli incapienti, e quindi pure ai contribuenti senza IRPEF, spicca il cosiddetto superbonus 110%. E lo stesso dicasi pure per gli altri sconti fiscali che sono previsti per i lavori di edilizia agevolati dallo Stato italiano. Dall’ecobonus al cosiddetto sismabonus, e fino ad arrivare al bonus facciate.
Al riguardo il Fisco ha precisato che, al posto di accedere alle detrazioni fiscali attraverso la dichiarazione dei redditi, i contribuenti incapienti possono accedere all’opzione ed alla modalità alternativa della cessione dei credito in quanto risulta essere titolare di un reddito fondiario.
Ovverosia, in qualità di proprietario della casa dove vengono effettuati i lavori rientranti nei bonus fiscali edilizi, a partire proprio dal superbonus 110%, risulta essere titolare di una rendita catastale che, pur non essendo soggetta ad imposta sul reddito delle persone fisiche, concorre comunque alla formazione del reddito complessivo del contribuente.
Quando la normativa fiscale lo prevede, il credito di imposta maturato, anche quando il contribuente non è incapiente, può essere sempre ceduto a terzi in alternativa alla detrazione fiscale in dichiarazione. E per questo, per esempio per il superbonus 110%, il contribuente ha la facoltà di cedere il credito di imposta totalmente oppure parzialmente secondo delle percentuali che sono libere. In tal caso una parte del credito fiscale sarà ceduta, e la rimanenza si andrà ad utilizzare in compensazione con i propri debiti fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.
La cessione parziale del credito, in particolare, è vantaggiosa quando il contribuente ha da un lato capienza fiscale, ma dall’altro stima che questa non sia sufficiente per andare a scontare pienamente il bonus ripartito in cinque anni fiscali e diviso in cinque parti uguali. La quota annuale di credito di imposta maturato, infatti, deve essere utilizzata totalmente nella dichiarazione dei redditi, altrimenti poi viene persa.
Per esempio, se con il superbonus 110% il contribuente matura un credito di imposta che è pari a 50.000 euro, ed è incapiente, allora la cessione totale del credito sarà la strada obbligata per non perdere interamente l’agevolazione che è chiaramente cospicua. Chi ha la capienza fiscale ma non ha redditi alti, invece, può per esempio optare per 25.000 euro di cessione del credito. Mentre con i restanti 25.000 euro la detrazione fiscale da sfruttare in compensazione sui debiti fiscali, in sede di dichiarazione dei redditi, sarà pari a 5.000 euro annuali per 5 anni.
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