Il regime di contabilità semplificata consente ai soggetti che esercitano un’attività economica di accedere ad alcune agevolazioni in presenza di determinati requisiti. Ma in cosa consiste e chi può adottare questo regime contabile? Inoltre, quali sono le differenze con la contabilità ordinaria? In questo articolo, risponderemo a queste e ad altre eventuali punti interrogativi.
La contabilità semplificata è un regime contabile che permette la fruizione di alcuni benefici, come l’utilizzo del principio di cassa, l’esonero dalla redazione di alcuni libri contabili, una maggiore semplicità nella gestione fiscale.
Solitamente, il regime di contabilità semplificata viene adottato da professionisti e imprese che conseguono fatturati non troppo elevati e meno strutturati. Mentre, il regime ordinario attiene alla contabilità delle società di capitali e delle imprese con fatturati che superano le soglie stabilite per l’accesso al regime semplificato.
La contabilità semplificata è basata sul principio di cassa che rappresenta un criterio di imputazione di costi e ricavi nel bilancio del possessore della partita IVA. Ossia, i costi vengono registrati solo quando si manifestano finanziariamente, quindi, nel momento in cui avviene il pagamento. I ricavi si manifestano allo stesso modo, per cui si concretizzano finanziariamente solamente quando vengono incassati. Il tutto, deve avvenire entro il 31 dicembre.
Pertanto, nel regime di contabilità semplificata non fanno testo le fatture che non sono state pagate o incassate, diversamente da quanto accade nel regime di contabilità ordinaria, dove vige il principio di competenza. Ovvero nel bilancio vengono inserite anche le fatture che non sono a rimessa diretta, quindi, quando il pagamento o l’incasso sono post datati rispetto alla loro data di emissione. Di conseguenza, ciò significa che il reddito preso in considerazione è solo quello effettivamente incassato durante l’anno, per cui la tassazione relativa è più “reale”.
Rispetto al regime contabile ordinario, quello semplificato prevede un parziale esonero dalla tenuta dei libri contabili. Poiché il titolare di partita IVA aderente alla contabilità semplificata non deve presentare un bilancio ordinario, i documenti necessari da tenere sono pochi e sono i seguenti:
Nella contabilità ordinaria ricorre l’obbligo di tenere anche altri documenti, come il libro giornale, le scritture ausiliarie e il libro inventario.
Per adottare il regime contabile semplificato si devono rispettare alcuni limiti di fatturato. Possono sceglierlo le attività d’impresa che fatturano fino a 400.000 euro, nel caso si tratti di prestatori di servizi. In caso di altre tipologie di attività, il limite di fatturato sale a 700.000 euro.
I soggetti ammessi al regime semplificato sono le persone fisiche che esercitano imprese commerciali; le società in nome collettivo o in accomandita semplice e soggetti equiparati; gli enti non commerciali che svolgono un’attività commerciale ma non in prevalenza; i trust che esercitano un’attività commerciale non prevalente.
Tuttavia, ci sono soggetti che non possono aderire alla contabilità semplificata a prescindere dai limiti di reddito.
Ci riferiamo alle società per azioni o a responsabilità limitata (anche semplificata) e alle società cooperative o in accomandita per azioni. Inoltre, non possono accedere alla regime contabile semplificato: le mutue assicuratrici; le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti; gli enti privati e pubblici he hanno come oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio di attività commerciali; le associazioni non riconosciute e i consorzi che hanno come oggetto esclusivo o in via prevalente lo svolgimento di attività commerciali.
La scelta di adottare la contabilità semplificata al posto di quella ordinaria deve essere effettuata nella prima dichiarazione annuale IVA. Chi non lo fa, accede automaticamente al regime contabile ordinario. Il mantenimento dei requisti necessari per l’adozione del regime semplificato, determina la permanenza nel medesimo regime che si estende di anno in anno.
Le registrazioni contabili nel regime semplificato devono essere eseguite in ordine cronologico, quindi, secondo le date dei pagamenti e degli incassi.
Per ciascuna operazione va indicato l’importo, gli estremi del documento di riferimento e i dati di chi ha pagato o incassato.
È sempre necessario annotare separatamente le operazioni fuori campo Iva da quelle soggette a IVA e indicare, anche in questo caso separatamente, gli importi delle fatture non incassate e gli importi delle fatture non pagate.
I soggetti che accedono alla contabilità semplificata hanno la possibilità di optare, per almeno un triennio, di un regime particolare c.d. presuntivo, che prevede la tenuta dei registri IVA senza annotare i relativi incassi e pagamenti. Tuttavia, rimane l’obbligo di separazione delle annotazioni per le operazioni non soggette ad IVA.
Adottando questo regime semplificato speciale, sussiste una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di pagamenti o incassi. Questa opzione non incide sulla determinazione del reddito delle imprese che avviene sempre in base al principio di cassa.
Ti potrebbe interessare: Come funziona l’Iva nel regime forfettario 2021
Disponibile il software per l'adesione al concordato preventivo biennale. Tutte le novità 2025-2026 per i…
Bonus Assunzioni 2025 per permettere alle imprese di trovare la giusta soluzione per assumere personale…
Il decreto bollette è stato convertito in legge, ecco tutte le novità rilevanti per i…
E' online la dichiarazione dei redditi precompilata 2025. I contribuenti possono accedere e verificare la…
Artigiani e commercianti arriva la riduzione contributiva per chi avvia un'attività autonoma. Ecco tutti i…
L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative per la revoca e l'adesione al concordato preventivo…