Nell’ultimo decennio, essere assunto con un contratto a tempo indeterminato è sempre più difficile. Cambiano i tempi e le esigenze lavorative, nuovi lavori fanno capolino soprattutto con l’avvento dell’era digitale e con essa, nuove modalità di lavoro più flessibili ma anche con meno tutele per il lavoratore.
In particolare nel mondo dell’editoria online, è sempre più frequente sentire parlare di contratto di cessione dei diritti d’autore. Scrivere sul web per guadagnare è diventata una delle prime attività lavorative in cui si lanciano i giovani, soprattutto neo laureati. Ma questa strada è già stata intrapresa da tante altre persone meno giovani, per passione ma anche per necessità.
Come vedremo in seguito, il suddetto contratto non viene utilizzato solo per cessione di opere in forma scritta, più in generale, si parla di opera d’ingegno.
Ma esattamente, cos’è un contratto di cessione dei diritti d’autore? Quali garanzie offre al lavoratore, quanto si può guadagnare, quali sono gli obblighi e cosa prevede dal punto di vista fiscale e contributivo? E’ necessario aprire una partita IVA? In questo articolo abbiamo cercato di fornire le risposte.
La cessione dei diritti d’autore è un contratto con cui, l’autore cede la titolarità e i diritti di sfruttamento di una sua opera, in cambio di un corrispettivo economico precedentemente stabilito con il committente.
E’ una collaborazione che non prevede alcun vincolo di subordinazione, nella quale l’autore s’impegna solo a realizzare la sua opera nei tempi prestabiliti. Il compenso ricevuto dal cliente confluisce nei redditi da lavoro autonomo.
L’opera prestata dall’autore è d’ingegno. Può riguardare la fotografia, il disegno, una composizione artistica, un articolo per un sito/blog o un libro. In ogni caso, la cessione dei diritti d’autore è fiscalmente classificata in modo diverso dai redditi conseguiti da lavoro autonomo occasionale o con partita IVA.
Nel contratto di cessione di diritti d’autore stipulato, va indicato l’oggetto dell’opera, il compenso pattuito (salvo cessione gratuita), la garanzia da parte dell’autore che la proprietà intellettuale no è soggetta ad alcun vincolo, che non viola diritti di terzi, che non farà concorrenza al committente, che non utilizzerà la sua opera in alcun modo. Inoltre, il cedente si assume la responsabilità di proteggere il committente in caso di contestazione di terzi.
Il contratto di cessione dei diritti d’autore non obbliga l’autore all’apertura di partita IVA. La norma che lo regola, non considera le cessioni come prestazioni di servizi. Motivo per cui, non soggette ad IVA, vengono tassate in modo specifico.
Nel caso in cui l’autore sia già titolare di una partita IVA, evidentemente perché svolge un’attività professionale e organizzata, lo scenario cambia.
Se la cessione dei diritti d’autore non riguarda il settore di lavoro dell’attività professionale svolta, i relativi compensi vengono classificati come redditi da lavoro autonomo e tassati in modo specifico.
Diversamente, quando la cessione dei diritti d’autore è correlata all’attività professionalmente esercitata, i compensi confluiscono nel reddito da professione e vengono conteggiati nel regime forfettario, che potrebbe diventare ordinario nel caso di superamento del limite previsto dei 65.000 euro, ma in ogni caso, sono soggetti alla tassazione ordinaria.
I compensi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore, seppur esenti da IVA, sono soggetti alla tassazione IRPEF in quanto redditi di lavoro autonomo, ma beneficiano di una deduzione forfettaria. Quest’ultima corrisponde al 40% del compenso per gli autori di età inferiore ai 35 anni; al 25% del compenso, per gli autori che hanno già compiuto i 35 anni.
Sulla base imponibile, nel primo caso del 60% e nel secondo caso del 75% sul totale, viene applicata una ritenuta d’acconto del 20%. Se il compenso supera i 77,47 euro è necessario apporre una marca da bollo di 2 euro sulla ricevuta di pagamento presentata al committente.
La stessa tassazione si applica ai lavoratori occasionali senza partita IVA ma anche ai professionisti, qualora i compensi non siano relativi ad opere correlate all’attività professionale. Tuttavia, esistono casi molto particolari in cui è necessario emettere fattura e sottoporre i compensi alla tassazione forfettaria, ordinaria o semplificata. A valutarli, è l’Agenzia delle Entrate.
Chi cede i diritti d’autore in cambio di un corrispettivo economico, solitamente non deve iscriversi alla Gestione Separata INPS né versare i contributi previdenziali, eccezion fatta per i casi di cui sopra che prevedono l’emissione di fattura. Ad ogni modo, gli eventuali contributi sono deducibili dal reddito con qualsiasi regime fiscale.
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