Cooperativa sociale a mutualità prevalente: limiti e benefici

cooperativa sociale

La cooperativa sociale è una particolare forma di cooperativa la cui finalità è prestare servizi sociali o di pubblica utilità e proprio per questo gode di agevolazioni.

Cos’è la cooperativa sociale e di cosa si occupa

La cooperativa sociale è una forma di società la cui normativa principale si trova nel Codice Civile, libro VI, Titolo V. Essendo considerata impresa sociale a essa si applica anche il decreto legislativo 112 del 2017 che disciplina il terzo settore e naturalmente la legge 381 del 1991.

L’oggetto della sua attività può essere prestazione di servizi alla persona ( in particolare servizi socio- sanitari ed educativi) o attività finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (art 1 delle 381 del 1991). Proprio tali caratteristiche la rendono una forma societaria a mutualità prevalente, questo vuol dire che svolgono la loro attività prevalentemente a favore dei soci, oppure svolgono la loro attività avvalendosi prevalentemente della collaborazione dei soci. L’articolo 1 al comma 3 sottolinea che la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “cooperativa sociale”.

La normativa applicata

Occorre dire che oltre ad essere applicate norme del codice civile viste, si applicano anche quelle della SRL per le cooperative sociali con meno di 9 soci. Per le cooperative sociali che hanno un numero di soci compreso tra 9 e 19, se il capitale sociale ha valore inferiore a 1 milione di euro è possibile scegliere la disciplina della SRL o della SPA, mentre se il capitale sociale è superiore a tale quota deve adottarsi lo schema e la disciplina della SPA. A differenza di altre forme societarie e di cooperative, nella cooperativa sociale viene applicato il principio “una testa, un voto” ciò indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata dal singolo socio.

Soci volontari

L’articolo 2 della legge 381 inoltre stabilisce che lo statuto può prevedere la possibilità di avere soci volontari, quindi che prestano gratuitamente il loro lavoro per la cooperativa, ma il numero di questi non può superare il 50% della compagine sociale. La possibilità di avere soci volontari non è prevista per altre forme di cooperative.  I soci volontari hanno diritto esclusivamente al rimborso spese, queste devono però essere documentate e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, a loro non viene applicato il CCNL del comparto.

Come nasce una cooperativa sociale

La cooperativa sociale nasce attraverso un atto pubblico, quindi redatto alla presenza di un notaio, in esso devono essere indicati:

  • denominazione;
  • sede;
  • oggetto sociale;
  • dati dei soci;
  • la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio e i versamenti effettuati;
  • valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura (ad esempio valore del terreno conferito da uno dei soci);
  • requisiti per l’ammissione dei soci, condizioni per il recesso e per l’esclusione di soci;
  • forme per la convocazione dei soci;
  • regole per il funzionamento della cooperativa;
  • assenza di scopo di lucro.

La cooperativa sociale è formata da tre organi:

  • deliberativo, cioè l’assemblea dei soci;
  • amministrativo, quindi il consiglio di amministrazione che gestisce le attività ed esegue le dicisioni dell’assemblea;
  • organo di controllo cioè il consiglio di vigilanza.

La cooperativa sociale oltre a dover adottare l’atto costitutivo deve adottare anche lo Statuto, in esso vengono definite le regole per il funzionamento della cooperativa stessa. Affinché la cooperativa possa operare è necessaria l’iscrizione Registro delle Imprese e all’Albo Nazionale delle Cooperative ed occorre avere una PEC.

Chi sono le persone svantaggiate?

Si è detto che tra le finalità delle cooperative sociali vi può essere inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, l’articolo 4 comma 1 precisa chi sono tali soggetti e indica: invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex  degenti  di  ospedali psichiatrici,   anche   giudiziari,   i   soggetti   in   trattamento psichiatrico,  i tossicodipendenti, gli alcolisti, i  minori  in  età lavorativa  in  situazioni  di  difficoltà  familiare,  le   persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e  gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno. Si  considerano  inoltre  persone svantaggiate i soggetti  indicati  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro  e  della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell’Interno e con  il  Ministro  per  gli  Affari  Sociali, sentita  la  commissione  centrale  per  le   cooperative   istituita dall’articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Deve essere sottolineato che la condizione di persona svantaggiata deve essere desumibile da atti della pubblica amministrazione. In base alla normativa le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.

Perché scegliere la cooperativa sociale?

Le operative sociali godono di particolari agevolazioni. In particolare viste le loro peculiarità e la finalità mutualistica possono accedere a particolari finanziamenti agevolati messi a disposizione da regioni, comuni, a livello nazionale o europeo. In alcuni casi sono riconosciuti anche degli sgravi contributivi.