Elementi essenziali del contratto: quali sono e perché sono importanti

elementi essenziali del contratto

Gli elementi essenziali del contratto sono parti dello stesso che vanno a costituire il contratto e quindi non possono mancare. Ecco  come riconoscerli.

Gli elementi essenziali del contratto

Spesso senza neanche accorgercene, ma ogni giorno sigliamo dei contratti, ad esempio il semplice comprare il pane dal panettiere costituisce un contratto a prestazioni corrispettive, cioè il classico do ut des.  Ciò che forse non sappiamo è che in realtà questo gesto così semplice sottintende delle regole ben precise e cioè contiene tutti gli elementi essenziali del contratto. Questi sono delineati dall’articolo 1325 del codice civile che stabilisce

I requisiti del contratto sono:

  • accordo delle parti;
  • causa;
  • oggetto;
  • forma (quando risulta che è prescritta dalla legge a pena di nullità”.

Si parla di elementi essenziali per distinguerli da quelli accidentali che possono essere apposti al contratto e se vi sono vanno comunque e determinarne il contenuto e sono validi tra le parti, ovvero le obbligano. Solo per chiarezza si elencano gli elementi accidentali, cioè condizione, termine e modo.

Cosa succede se mancano gli elementi essenziali del contratto?

Ritornando agli elementi essenziali, l’articolo 1418 del codice civile stabilisce che mancando uno degli elementi essenziali del contratto, lo stesso deve ritenersi nullo, cioè come mai esistito e di conseguenza perde efficacia ex tunc, è come se non fosse mai stato posto in essere e vengono eliminati gli effetti che già si sono prodotti, tranne quelli che sono naturalmente ineliminabili.

Accordo delle parti

Il primo elemento è l’accordo delle parti, cioè le parti devono dichiarare di voler procedere a tale contratto, ad esempio in un accordo per la costituzione di una società, i soci esprimono la volontà di volerla costituire. Nel semplice acquisto del pane, il venditore è lì perché evidentemente vuole vendere il pane, l’acquirente entra con tale desiderio e lo formalizza richiedendo appunto il pane, questo anche se le parti non stipulano l’accordo per iscritto perché, come detto, la forma è obbligatoria solo quando richiesta espressamente dalla legge.  L’articolo 1362 del codice civile stabilisce che l’intenzione delle parti si desume dal comportamento complessivo delle stesse.

La causa

Per causa si intende la funzione economica e sociale che le parti vogliono realizzare.  Ad esempio nel contratto di compravendita la causa è rappresentata dalla scambio di beni, cioè il bene in cambio del denaro.

L’oggetto

L’oggetto del contratto rappresenta la prestazione, ad esempio in un contratto di compravendita di un immobile, l’oggetto è l’immobile stesso. La legge stabilisce dei requisiti per l’oggetto, cioè deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Andando con ordine sarebbe impossibile un contratto di compravendita della luna.

Deve essere lecito quindi non contrario alle norme giuridiche e al buon costume, ad esempio un contratto di compravendita di 10 grammi di stupefacenti sarebbe illecito. L’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, quindi fin dal momento della stipula, le parti devono poter determinare l’ambito del contratto stesso, ad esempio in un contratto di compravendita di un immobile, lo stesso deve essere individuato, può anche trattarsi di un edificio in costruzione o da costruire, ma affinché si possa parlare di un valido contratto, l’immobile deve essere un concreto progetto attuabile. L’oggetto è considerato determinabile quando ci sono dei criteri direttivi per la determinazione della prestazione.

La forma

Si parla, infine, della forma, questa è elemento essenziale del contratto solo quando la legge prescrive una forma particolare per quel tipo di contratto, ad esempio per la compravendita di immobili è prevista la forma scritta, inoltre è necessaria la presenza di un notaio e gli atti devono essere registrati. Mancando uno di questi elementi il contratto è come se non fosse mai stato posto in essere. La forma scritta è richiesta anche per il contratto di mutuo, la locazione di un immobile, di fatto è la legge a determinare di volta in volta se sia necessaria una particolare forma. Quando non è espressaemnte prescritta una determinata forma, le parti possono scegliere quale forma dare al contratto. Un caso particolare riguarda il contratto di lavoro per il quale non è chiesta una particolare forma, ma di fatto, solitamente viene utilizzata quella scritta.

Elementi essenziali del contratto e casi particolari

Naturalmente queste sono le regole generali inerenti gli elementi essenziali del contratto, la casistica però è davvero varia perché di fatto si possono sempre verificare dei problemi tra le parti e nasce quindi l’esigenza di verificare se il contratto sia stato regolarmente stipulato.

Ad esempio, si è detto all’inizio che un elemento essenziale è l’accordo delle parti, queste però devono essere capaci di intendere e di volere. Non sempre però è facile determinare se la parte con cui si sta contraendo sia in realtà incapace o sia sottoposta a tutela, in tale caso può succedere che un contraente chieda l’adempimento contrattuale, mentre l’altra parte sia impossibilitata o comunque chi ha la tutela decide di impugnare il contratto. L’articolo 1425 del codice civile infatti stabilisce che il contratto è annullabile se una delle parti è legalmente incapace di contrarre.

C’è di più, infatti l’incapacità riguarda sicuramente coloro che hanno subito un provvedimento di interdizione o inabilitazione, ma anche coloro che sono in una situazione di incapacità transitoria, cioè una persona che al momento della stipula era in stato di ubriachezza, anche in questo caso il contratto può essere impugnato dal contraente, ma anche dai suoi eredi o aventi causa, se tale contratto causa loro un grave pregiudizio.