Il mandato è un contratto che può essere svolto con rappresentanza o senza. Ha obblighi stabiliti tra le parti ed ecco come funziona.
Il mandato è definito dall’art. 1703 del codice civile come “il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra“. L’oggetto del mandato è quindi il dover fare qualcosa. Pertanto consiste nella stipulazione di contratto di adempimenti di atti unilaterali da parte della persona che riceve l’incarico. Nel mandato ci sono infatti due figure: il mandatario ed il mandate. In altre parole chi dà l’incarico è detto mandante, mentre chi lo riceve mandatario. Anche se il mandato spesso si basa su un rapporto di fiducia personale che passa tra le parti. Infatti di regola è un contratto consensuale. Tuttavia se ha per oggetto la stipula di atti in cui è obbligatoria la forma scritta, come ad esempio un atto notarile per acquisto immobiliare, è formale.
Il mandato può essere con o senza rappresentanza, a seconda che sia accompagnato o meno da una procura. La procura è un atto notarile generale o speciale. La procura può avere ad oggetto il compimento di uno specifico o più atti giuridici. Mentre la procura speciale è l’atto mediante il quale il rappresentato delega il rappresentante a compiere uno specifico affare in suo nome e per suo conto.
In ogni caso è un contratto a titolo oneroso, infatti deve essere pagato un compenso per l’attività svolta. Anche se tra le parti istaura solo effetti obbligatori.
Il mandante è colui che incarica un’altra persona a compiere uno o più atti. Ha comunque una serie di obblighi da rispettare che possiamo così riassumere:
Anche il quantitativo di spese previste può essere comunque pattuito tra le parti, insieme al metodo di pagamento delle stesse.
Sono sicuramente più numero e complessi gli obblighi del mandatario. Infatti quest’ultimo deve:
Se il mandatario non adempie a quest’ultimo obbligo il mandante può rivolgersi ad un giudice per far si che gli effetti vengano trasferiti, se si tratta di beni immobili. Mentre se si tratta di beni mobili può direttamente rivendicarli. Infine se si tratta di diritti di credito può riscuoterli personalmente.
Il mandato si estingue per determinate cause. La prima potrebbe essere la scadenza del termine o compimento dell’affare. La seconda è la morte o sopravvenuta impossibilità o incapacità legale di una delle parti. Il mandatario può anche rinunciare assumendosene le responsabilità. Infatti il contratto può prevedere delle clausole specifiche in questa materia. Il mandante può revocare l’esecuzione dell’atto.
Ma se il mandato è a titolo oneroso e manca una giusta causa per il recesso, il mandante deve risarcire l’altra parte per i danni connessi alla revoca. Infine il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non si può estinguere né per morte, né per incapacità legale del mandante. Un’ultima precisazione si deve fare nei confronti del terzo. Quest’ultimo infatti che ha contratto con il mandatario senza rappresentanza, può chiedere l’adempimento solo a quest’ultimo e non al mandante. Pertanto è sempre buona cosa prestare attenzione a chi sia la controparte quando si conclude un affare.
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