La SCIA: cos’è, come presentarla e dove

Qualunque persona che voglia aprire un attività commerciale, cantiere edile oppure fare una semplice ristrutturazione deve per forza presentare una SCIA al comune di appartenenza. La SCIA non è altro che una Segnalazione Certificata Inizio Attività, sostituisce la vecchia DIA (Dichiarazione Inizio Attività).Si tratta di uno strumento che va a semplificare e liberalizzare le attività di impresa ed è estesa anche alle attività edilizie.

La segnalazione si deve presentare accompagnata da autocertificazioni con le quali l’imprenditore attesta il possesso dei requisitiper l’esercizio dell’attività. Il segnalante, quindi, si assume la responsabilità della rispondenza di quanto dichiarato. La SCIA, di fartto, sostituisce qualsiasi autorizzazione, licenza o permesso che dipenda dall’accertamento dei requisiti previsti dalle norme di settore.

Dove si presenta la SCIA?

La Scia va presentata nel Comune di appartenenza del locale scelto per la nostra attività, più precisamente all’ufficio S.U.A.P (Sportello Unico Attività Produttive)  presente in ogni Comune ed è il punto di contatto tra Imprese e Istituzioni. Il Suap serve ad avere un filo diretto tra Comune e imprese, infatti è il Suap che smista tutte le pratiche ai vari uffici ( Ufficio Tecnico, Asl, Regione e Provincia) in maniera telematica.

Documenti da presentare per la SCIA

Premesso che la SCIA va presentata non solo per una nuova apertura, ma anche per Subingressi, cambi di proprietà, Trasformazione del locale e dell’attività, Chiusura dell’attività (e come abbiamo accennato anche nel campo dell’edilizia) , i documenti da presentare per un ipotetica apertura, ad esempio,  di un ristorante sono:

  • Planimetria del locale riportante i dati Catastali
  • Asseverazione di un ingegnere sugli aspetti edilizi
  • Certificato di Agibilità che viene rilasciato dal Ufficio Tecnico del Comune
  • Copia contratto di Affitto
  • Iscrizione partita iva
  • Possesso di attestati di qualificazione professionali (REC, HACCP, etc etc)
  • Pagamento tassa ASL (200,00€)
  • Pagamento per diritti d’istruttoria (50,00 €)
  • Pagamento diritti istruttoria SCIA Commerciale
  • Valutazione di impatto acustico per le attività che superano i limiti di rumore stabilito da comune o dal DPCM del 14/11/1997

Una volta consegnati telematicamente tutti i documenti tramite il portale del SUAP si avrà subito la ricevuta di avvenuta consegna con il relativo numero di protocollo e si può fin da subito aprire la propria attività.

La SCIA ha, quindi, efficacia immediata nell’inizio dell’attività anche se, poi, il Comune ha il compito di avviare i controlli necessari per verificare che quanto segnalato dall’imprenditore risulti veritiero. I controlli possono portare anche a verificare la mancata rispondenza di quanto affermato e se i requisiti da possedere sono insussistenti (E quindi non si è in possesso dei presupposti per l’attività avviata) il Comune, oltre a presentare denuncia penale per false dichiarazioni avvia anche un provvedimento che, entro 60 giorni, vieta la prosecuzione dell’attività avviata (in caso di attività edilizia il termine è ridotto a 30 giorni).

Quali sono le attività che hanno l’obbligo della scia?

Le principali attività che hanno l’obbligo di richiedere la scia al suap sono:

  • Commercio al dettaglio
  • Commercio al dettaglio elettronico
  • Attività ricettive (alberghi, pensioni etc, etc)
  • Agriturismo
  • Attività di deposito
  • Commercio all’ingrosso alimentare
  • Negozio in franchising di abbigliamento e altri
  • Trasporto di prodotti alimentari
  • Vendita di prodotti agricoli, zootecnici, mangimi per animali, prodotti minerale e chimici destinati all’alimentazione animale
  • Stabilimenti produttivi industriali
  • Attivita artigianali: laboratori di produzione, confezionamento
  • Vendita diretta : gelateria, pizzerie al taglio, autolavaggio a mano
  • Negozi di Parrucchiere, acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing
  • Vendita e somministrazione temporanea in luoghi privati (in occasione di eventi)
  • Apertura, subingresso, trasferimento dei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
  • Esercizi del tipo di bar, ristoranti, etc etc
  • Mense di ristorazione collettiva (ospedali, scuole, case di riposo, caserme, comunità)
  • Sala giochi, scommesse
  • Ristoranti in locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi
  • Sospensione, riapertura, cessazione degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande
  • Cambio dei soggetti titolari dei requisisti professionali della SCIA
  • Modifica dei locali o degli impianti dichiarati al SUAP
  • Variazione merceologica o del ciclo produttivo.

Va inoltre ricordato  che aprire un negozio, locale, laboratorio senza la presentazione della scia dopo un controllo delle forze dell’ordine ci sarà la chiusura immediata dell’attività.

Proponiamo la lettura anche dell’articolo: Manuale di autocontrollo HACCP, a cosa serve e come richiederlo

Stefano Del Pidio

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Stefano Del Pidio
Tags: SCIA

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