La nuova Imu è stata introdotta con la legge di Bilancio 2020. Si tratta una tassa comunale sugli immobili i cui i possessori sono tenuti al pagamento, che comprende anche la Tasi (Tributo per i servizi indivisibili). Scopriamo chi deve pagare la nuova Imposta Municipale Propria, su quali immobili, quando e quanto. Inoltre, come si calcola il dovuto e chi, invece, è esentato dal pagamento.
Il pagamento della nuova Imu non è dovuto sulle abitazioni principali, la c.d. prima casa e nemmeno sulle pertinenze relative. Tuttavia, costituiscono eccezione quelle che nel catasto, appartengono alle categorie A/1, A/8 e A/9.
Alla categoria catastale A/1 appartengono le abitazioni signorili. Ossia, immobili ubicati in zone di pregio e con rifiniture di alto livello.
Della categoria catastale A/2 fanno parte le abitazioni in ville (non villini). Si tratta di immobili che presentano rifiniture e peculiarità di costruzione di livello superiore all’ordinario, con una superficie delle aree principali molto vasta corredati di giardino e/o di parco.
Infine, rientrano nella categoria catastale A/9, i castelli e i palazzi di eminenti pregi storici e/o artistici. Questi edifici si distinguono da tutti gli altri per la ripartizione dei volumi e degli spazi interni.
Quando si parla di prima casa, s’intende l’immobile in cui vivono abitualmente e risiedono anagraficamente, il proprietario e la sua famiglia. Sono definite pertinenze dell’abitazione principale, quelle che nel catasto sono classificate come categoria C/2 (cantina, soffitta, locale di sgombero); C/6 (autorimessa o posto auto); C/7 (tettoia).
La nuova Imposta Municipale Propria non è dovuta per le seguenti categorie catastali:
C’è da precisare che, le categorie catastali A/5 e A/6 sono state soppresse dal ministero delle Finanze, mentre quella A/4 non viene più edificata.
Descrizione a parte, per conoscere la categoria catastale a cui appartiene un’abitazione è necessario effettuare una visura catastale tramite richiesta da inoltrare all’Agenzia delle Entrate.
Per quanto concerne le abitazioni non principali, l’Imu si paga a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza, che siano libere o affittate.
La tassa non è dovuta sull’abitazione assegnata al coniuge, in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Sono esentati dal pagamento dell’imposta sugli immobili, anche gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, se adibiti a casa di abitazione.
La tassa sugli immobili può essere pagata anche in misura ridotta, nel caso di immobili concessi a uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado. Il genitore che concede la casa al figlio (sconto 50%).
Tuttavia, è necessario che vengano rispettati determinati requisiti:
La nuova Imu è ridotta del 25% per fabbricato affittato a canone concordato.
La nuova Imu è pagata dal proprietario dell’immobile, ma anche dai seguenti titolari del diritto di:
Alla rendita catastale dell’immobile va aggiunto il 5% per ottenere la base imponibile a cui si devono moltiplicare i seguenti coefficienti:
Al valore ottenuto si applicano le aliquote comunali che devono essere pubblicate in un’apposita sezione del sito del Ministero delle finanze.
Il contribuente può scegliere tra bollettino di c/c postale e mod. F24. Chi sceglie quest’ultima modalità di pagamento deve indicare i seguenti codici tributo:
Il modello F24 compilato può essere pagato agli sportelli bancari o postali, qualora l’importo non superi 1.000 euro. Per importi superiori a tale limite: on line tramite i servizi di home banking o dal sito dell’Agenzia delle Entrate (F24Web, F24 on line, F24 cumulativo).
Se si sceglie di pagare l’imposta con i bollettini postali cartacei, il numero di c/c è “1008857615” per tutta l’Italia e intestato a “Pagamento Imu”.
L’imposta è da pagare per l’anno in corso e il calcolo avviene in proporzione alla percentuale di possesso e ai mesi dell’anno in cui si è protratto il possesso. E’ possibile pagare l’imposta in un’unica soluzione entro il 16 giugno o in due rate: una come acconto con scadenza il 16 giugno e la seconda a saldo il 16 dicembre.
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