ONLUS, cos’è e come si costituisce, chi sono gli enti esclusi

Costituzione ONLUS, cos'è

ONLUS è l’acronimo di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. Per essere considerato tale, nella sua attività l’ente, come previsto dall’atto costitutivo o statuto, deve prefiggersi come obiettivo la solidarietà sociale.

Ciò significa che le azioni di una ONLUS sono mirate ad arrecare benefici alle persone svantaggiate dal punto di vista sociale economico, familiare o fisico, ma anche a componenti di collettività estere relativamente agli aiuti familiari.

ONLUS di diritto e soggetti esclusi

Il DL n. 460 del 4 dicembre 1997 che ha introdotto nell’ordinamento italiano le ONLUS, ha stabilito che questa qualifica è ottenuta automaticamente dalle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, le ONG e le cooperative sociali.

Gli enti pubblici non possono essere ONLUS, così come le società commerciali che svolgono le loro attività lavorative a scopo di lucro, le fondazioni bancarie, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro e quelle di categoria, nonché i partiti politici.

Come acquisire la qualifica di ONLUS

Il suddetto Decreto legge ha indicato in quali settori le associazioni, i comitati e le fondazioni devono svolgere le loro attività per acquisire la qualifica di ONLUS.

  • Assistenza sociale o sociosanitaria;
  • assistenza sanitaria;
  • beneficenza;
  • istruzione;
  • sport dilettantistico;
  • formazione;
  • tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico;
  • tutela e valorizzazione dell’ambiente e della natura, con esclusione dell’attività abituale di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • promozione della cultura e dell’arte;
  • tutela dei diritti civili.

Oltre ad operare nei settori sopraindicati, le ONLUS possono svolgere anche delle attività accessorie a quelle esclusive. Tuttavia, possono attivarsi anche nei confronti di soggetti non svantaggiati, ma solo in modo non prevalente e con l’unico fine di sostenere l’attività istituzionale dell’associazione.

Guadagni

Gli utili e avanzi di gestione delle ONLUS non possono essere superiori al 66% dei costi complessivi sostenuti. In ogni caso, devono essere reimpiegati per le attività previste dalla legge, quindi, non possono essere ripartiti tra i soggetti che fanno parte di una ONLUS,

Tale limite è stato fissato per impedire che le spese della ONLUS siano finanziate in gran parte dalle attività accessorie e che queste possano divenirne l’attività principale.

Quando una ONLUS si scioglie a prescindere dalla causa, i soggetti che la compongono devono devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni che non hanno fini lucrativi e con scopi di utilità sociale o di pubblica utilità.

Come costituire una ONLUS riconosciuta

La costituzione di una ONLUS prevede la redazione di uno statuto e di un atto costitutivo, documenti necessari per regolare l’associazione e il suo funzionamento. Gli associati fondatori devono poi sottoscriverli e, a quel punto, la ONLUS può dirsi costituita.

Una volta costituita la ONLUS è possibile richiedere il codice fiscale all’Ufficio delle Imposte Dirette. L’atto costitutivo e lo statuto devono essere depositati all’Ufficio del Registro per assegnare una data certa dell’atto e dimostrare che l’associazione era costituita con i suoi organismi formati e i poteri di rappresentanza attribuiti a uno o più persone. Qualora venisse cambiato lo statuto, ci si può nuovamente registrare.

Per la registrazione è necessario essere in possesso del C.F., indicare la sede legale sullo statuto che deve conformarsi a una serie di criteri, soprattutto che non persegue fini lucrativi. Avere duplice copia dell’atto costitutivo, una delle quali deve contenere il verbale della riunione in cui i soci fondatori hanno fondato la ONLUS e approvato statuto e sede legale.

Per la fondazione di una ONLUS non riconosciuta che, tra l’altro sono in maggioranza, non è necessaria la presenza di un notaio. Ai soci basterà firmare tutti insieme i documenti di costituzione.

Tuttavia, per beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui ha diritto questo ente e se si intende rendere completamente operativa l’associazione, è necessario ricorrere a determinati adempimenti.

Il nuovo Codice del Terzo Settore

Il nuovo Codice del Terzo Settore, stabilito con il DL n.117 del 3 luglio 2017, ha riformato tutti gli enti non profit che perseguono scopi solidaristici e di utilità sociale, cancellando la qualifica di ONLUS e istituendo l’ente del Terzo Settore (Ets).

Le peculiarità comuni a ciascun Ets sono i seguenti:

  • forma giuridica: possono assumere la qualifica di ente del Terzo Settore le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati diversi dalle società:
  • l’assenza di scopo lucrativo;
  • svolgimento di attività ai fini civici, solidaristici e di utilità sociale;
  • compimento attività di interesse generale in uno dei 26 ambiti previsti dall’art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore;
  • iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

E’ necessario precisare che questa normativa, seppure già in vigore, non trova completa applicazione in quanto il RUNTS non è ancora operativo.

Informazioni su Carmine Orlando 405 Articoli
Nato a Milano nel 1971 ma campano d'adozione, ho sempre avuto una grande passione per la scrittura, pur lavorando come libero professionista in altri settori. La scoperta del Web Copywriting e il vasto quanto complesso mondo della SEO mi ha conquistato, tanto da aver intrapreso un lungo percorso di formazione a aver trasformato un hobby in una fonte primaria di guadagno. Sono stato per anni coordinatore della redazione per CentroMeteoItaliano.it, ho collaborato con Money.it, con Notizieora.it e con BlastingNews.com.