ONLUS è l’acronimo di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. Per essere considerato tale, nella sua attività l’ente, come previsto dall’atto costitutivo o statuto, deve prefiggersi come obiettivo la solidarietà sociale.
Ciò significa che le azioni di una ONLUS sono mirate ad arrecare benefici alle persone svantaggiate dal punto di vista sociale economico, familiare o fisico, ma anche a componenti di collettività estere relativamente agli aiuti familiari.
Il DL n. 460 del 4 dicembre 1997 che ha introdotto nell’ordinamento italiano le ONLUS, ha stabilito che questa qualifica è ottenuta automaticamente dalle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, le ONG e le cooperative sociali.
Gli enti pubblici non possono essere ONLUS, così come le società commerciali che svolgono le loro attività lavorative a scopo di lucro, le fondazioni bancarie, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro e quelle di categoria, nonché i partiti politici.
Il suddetto Decreto legge ha indicato in quali settori le associazioni, i comitati e le fondazioni devono svolgere le loro attività per acquisire la qualifica di ONLUS.
Oltre ad operare nei settori sopraindicati, le ONLUS possono svolgere anche delle attività accessorie a quelle esclusive. Tuttavia, possono attivarsi anche nei confronti di soggetti non svantaggiati, ma solo in modo non prevalente e con l’unico fine di sostenere l’attività istituzionale dell’associazione.
Gli utili e avanzi di gestione delle ONLUS non possono essere superiori al 66% dei costi complessivi sostenuti. In ogni caso, devono essere reimpiegati per le attività previste dalla legge, quindi, non possono essere ripartiti tra i soggetti che fanno parte di una ONLUS,
Tale limite è stato fissato per impedire che le spese della ONLUS siano finanziate in gran parte dalle attività accessorie e che queste possano divenirne l’attività principale.
Quando una ONLUS si scioglie a prescindere dalla causa, i soggetti che la compongono devono devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni che non hanno fini lucrativi e con scopi di utilità sociale o di pubblica utilità.
La costituzione di una ONLUS prevede la redazione di uno statuto e di un atto costitutivo, documenti necessari per regolare l’associazione e il suo funzionamento. Gli associati fondatori devono poi sottoscriverli e, a quel punto, la ONLUS può dirsi costituita.
Una volta costituita la ONLUS è possibile richiedere il codice fiscale all’Ufficio delle Imposte Dirette. L’atto costitutivo e lo statuto devono essere depositati all’Ufficio del Registro per assegnare una data certa dell’atto e dimostrare che l’associazione era costituita con i suoi organismi formati e i poteri di rappresentanza attribuiti a uno o più persone. Qualora venisse cambiato lo statuto, ci si può nuovamente registrare.
Per la registrazione è necessario essere in possesso del C.F., indicare la sede legale sullo statuto che deve conformarsi a una serie di criteri, soprattutto che non persegue fini lucrativi. Avere duplice copia dell’atto costitutivo, una delle quali deve contenere il verbale della riunione in cui i soci fondatori hanno fondato la ONLUS e approvato statuto e sede legale.
Per la fondazione di una ONLUS non riconosciuta che, tra l’altro sono in maggioranza, non è necessaria la presenza di un notaio. Ai soci basterà firmare tutti insieme i documenti di costituzione.
Tuttavia, per beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui ha diritto questo ente e se si intende rendere completamente operativa l’associazione, è necessario ricorrere a determinati adempimenti.
Il nuovo Codice del Terzo Settore, stabilito con il DL n.117 del 3 luglio 2017, ha riformato tutti gli enti non profit che perseguono scopi solidaristici e di utilità sociale, cancellando la qualifica di ONLUS e istituendo l’ente del Terzo Settore (Ets).
Le peculiarità comuni a ciascun Ets sono i seguenti:
E’ necessario precisare che questa normativa, seppure già in vigore, non trova completa applicazione in quanto il RUNTS non è ancora operativo.
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