Il contratto individuale di lavoro è un accordo stipulato tra un lavoratore (persona fisica) e il suo datore di lavoro, nel quale il primo si obbliga a fornire una prestazione lavorativa a favore dell’altra parte, e il secondo si obbliga a corrispondere tale prestazione con una retribuzione.
Le parti che hanno stipulato un contratto di lavoro devono essere in possesso della capacità giuridica (titolarità riconosciuta di diritti e obblighi), e della capacità di agire (capacità di sottoscrivere un contratto di lavoro esercitando i diritti e le azioni che ne conseguono. Per il lavoratore, questa speciale capacità si acquisisce al compimento del 16° anno d’età).
I requisiti indispensabili di un contratto individuale di lavoro sono i seguenti:
E’ necessario indicare in un contratto di lavoro la sua durata. Si parla di tempo indeterminato quando l’assunzione è definitiva, di tempo determinato quando viene indicata anche la data di scadenza del rapporto di lavoro. Tuttavia, esistono dei casi in deroga al predetto limite:
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Il lavoratore non è solo obbligato a svolgere la propria attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro. La legge prevede anche altri doveri, c.d. integrativi:
Dall’altra parte, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere non solo la retribuzione, ma anche il TFR. Inoltre, deve tutelare le condizioni di lavoro e l’integrità fisica del lavoratore; è tenuto alla tutela previdenziale e assicurativa del lavoratore ed è obbligato a tutelare la privacy.
Le modifiche contrattuali possono essere stabilite solo dalla legge, dai contratti collettivi o dalla volontà di entrambe le parti.
L’invalidità del contratto individuale di lavoro si materializza in mancanza dei requisiti fondamentali, ma anche in caso di falsa rappresentazione della realtà, di violenza e di dolo. Inoltre, le condizioni contrattuali non possono essere peggiorative per il lavoratore, rispetto a quanto stabilito dai CCNL.
L’annullabilità o nullità del contratto di lavoro non producono effetto per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione. Ciò vuol dire che la legge fa salva gli effetti prodotti dal contratto e, in particolare il trattamento economico spettante al lavoratore per l’attività svolta.
Il datore di lavoro sottoscrive una lettera di impegno prima della stipula del contratto che consegna al lavoratore e relativa all’assunzione. Qualora quest’ultimo venisse meno, il lavoratore può appellarsi al tribunale competente, per richiedere che gli effetti del contratto vengano prodotti dalla sentenza e con essi, il risarcimento del danno.
Il datore di lavoro è tenuto a redigere una lettera di assunzione che deve consegnare al lavoratore e dove sono indicati:
Le parti possono far attestare che nel contratto sottoscritto ci sono sia i requisiti di forma che di sostanza richiesti dalla legge. La richiesta deve essere presentata in forma scritta presso determinate commissioni autorizzate a rilasciare la certificazione relativa.
Ci si riferisce agli enti bilaterali (composti in modo paritetico da rappresentanti dei sindacati e associazioni dei datori di lavoro); alle province; alle Direzioni territoriali del Lavoro e, in alcuni casi: alle Università iscritte in un apposito Albo; ai Consigli Provinciali dei consulenti del lavoro; al Ministero del Lavoro.
Con la certificazione si stabiliscono a priori gli effetti che discendono dal contratto; in tal modo si stabiliscono con certezza i diritti e doveri cui sono tenute le parti del contratto.
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