Il modello 730/2021 senza sostituto d’imposta rappresenta la dichiarazione dei redditi effettuata da chi non ha un datore di lavoro, che in qualità di sostituto d’imposta effettua le operazioni di conguaglio fiscale, siano esse a credito o debito.
Il mod. 730/2021 senza sostituto d’imposta, può essere utilizzato dai contribuenti privi di un datore di lavoro che effettui le suddette operazioni e che hanno conseguito nell’anno 2020 redditi di pensione e da lavoro dipendente o assimilati. Entrando nello specifico:
In fase di compilazione del modello 730 a differenza di quanto accade con il 730 classico, vanno barrate le due caselle indicanti l’assenza del datore di lavoro (lettera A nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. Diversamente, si sarebbero dovute indicare le generalità del datore di lavoro.
Se per le detrazioni fiscali Irpef non cambia nulla in relazione a scadenze e trasmissione, per quanto concerne eventuali rimborsi Irpef i tempi cambiano, così come accade per le regole da seguire in caso di modello 730 a debito.
Quando viene rilevato un credito dalla dichiarazione 730, il relativo rimborso Irpef viene erogato dall’Agenzia delle Entrate e i tempi di attesa sono lunghi, circa quattro mesi.
Qualora si evinca la presenza di un debito Irpef, il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il modello F24 a partire dal mese di luglio.
Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del portale dedicata, il contribuente può procedere al pagamento online oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie.
Per questa operazione, il contribuente deve munirsi delle credenziali rilasciate dall’INPS oppure tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi, codice PIN.
La presentazione del modello 730 può essere effettuata anche tramite un CAF che utilizza la dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Partita il 10 maggio, il 730/2021 può essere inviato fino alla data di scadenza fissata al 30 settembre.
I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 sono i contribuenti che hanno conseguito redditi di lavoro dipendente e assimilati (co.co.co. e contratti di lavoro a progetto); di terreni e fabbricati anche se situati all’estero; di capitale; di lavoro autonomo per cui non è richiesta la partita IVA; assoggettabili a tassazione separata (vedi sezione II – Quadro D).
Possono utilizzare il 730 anche i contribuenti che devono dichiarare i redditi conseguiti nell’anno 2020 e quelli che nel 2021 risultano beneficiari di indennità di mobilità o disoccupazione. Inoltre, insegnanti e giudici costituzionali, chi ha incarichi pubblici elettivi.
Il modello 730 può essere utilizzato anche dai lavoratori che hanno percepito esclusivamente redditi da contratto co.co.co tra giugno e luglio 2020 e sono a conoscenza dei dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio. Inoltre, i produttori agricoli che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.
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