Le agevolazioni ONLUS per l’acquisto di immobili prevedono un regime di favore per gli acquisti a titolo gratuito e oneroso, questa disciplina consente di risparmiare soprattutto sull’imposta di registro.
Le ONLUS sono organizzazioni senza scopo di lucro, come tali da inserire nel terzo settore e di conseguenza si applica il CTS (Codice Terzo Settore) anche conosciuto come decreto legislativo 117 del 2017 che raccoglie/ riordina le varie normative che introdotte in questa materia e istituisce il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L’ordinamento ha sempre tutelato le organizzazioni che lavorano nel terzo settore perché il loro fine istituzionale è meritevole di tutela, infatti lo scopo di questa tipologia di attività è di tipo sociale.
Appartengono al terzo settore enti filantropici, associazioni sociali, cooperative sociali, società di mutuo soccorso, fondazioni che hanno scopi benefici. L’ambito dei fini ritenuti meritevoli è delineato nell’articolo 5 del decreto legislativo 117/2017. Vi sono però state nel tempo diverse riforme che hanno portato a notevoli cambiamenti e questi hanno riguardato anche le agevolazioni ONLUS per l’acquisto di immobili: si è passati da un regime di favore, ad un regime ordinario entrato in vigore nel 2014, introdotto dall’articolo 10 del D.Lgs n.23 del 2011, e che prevedeva un’imposta di registro al 9% calcolato sul valore dell’immobile. Questa disciplina è stata poi nuovamente modificata ed è proprio il Codice Terzo Settore ha chiarito molti punti sulle agevolazioni acquisto immobili ONLUS.
In primo luogo deve essere chiarito che gli acquisti di immobili possono avvenire a titolo oneroso o a titolo gratuito. Gli acquisti a titolo gratuito sono lasciti testamentari e donazioni, quelli a titolo oneroso, sono i tradizionali atti di vendita di un bene immobile, (case, edifici, terreni). L’articolo 82 regola al comma 2 le agevolazioni acquisto immobili a titolo gratuito stabilendo che per atti come donazioni e successioni non è prevista l’imposta sulla successione e le imposte ipotecarie e catastali. E’ però necessario che tali beni siano utilizzati per scopi istituzionali e cioè per perseguire gli obiettivi della ONLUS.
Diverso è invece il caso degli acquisti a titolo oneroso, per essi c’è il comma 4, sempre dell’articolo 82 che stabilisce la necessità di versare l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e catastale, ma queste sono in misura fissa. Affinché però si possa avere questa agevolazione è necessario che l’ONLUS dichiari contestualmente all’atto di trasferimento della proprietà di utilizzare entro 5 anni dall’acquisto il bene per dare attuazione agli scopi istituzionali.
La giurisprudenza ritiene che debba essere un utilizzo diretto, ad esempio l’acquisto di un casolare per una casa famiglia in cui le persone ricevono accoglienza, ma non è tale l’acquisto per un utilizzo indiretto, ad esempio l’acquisto di un immobile al fine di cederlo in locazione e ricavare un reddito da utilizzare nelle attività sociali, non è considerato come “attuazione dello scopo”. Nel caso in cui non avvenga l’utilizzo del bene per scopi istituzionali e si versi nella situazione di dichiarazione mendace o che la ONLUS non sia riuscita a realizzare tale obiettivo, sarà dovuta l’imposta ordinaria a cui si aggiunge una sanzione del 30% e gli interessi di mora sulle somme effettivamente dovute fin dal momento dell’acquisto. Il comma 4 si applica a tutti gli enti del Terzo Settore e agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari.
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