A.p.e. è l’acronimo di attestato di prestazione energetica. Un documento molto importante e senza non è possibile vendere casa.
L’A.p.e. è una certificazione che prima del decreto 63/2013 veniva chiamato ACE. E’ un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un immobile. Ma è anche uno strumento di controllo che sintetizza con una sala da A4 a G le prestazioni energetiche degli edifici. E’ obbligatoria si in caso di vendita che di affitto di immobili. La validità di un Ape è di 10 anni a meno che non siano state apportate modifiche o non ci siano stati passaggi di proprietà. Infatti ne viene sempre allegata una copia sia in sede di rogito notarile che di firma di un contratto di locazione.
L’Ape è uno dei documenti necessari per la vendita di un immobile. Ma viene richiesto anche in tantissimi altri casi:
Ad esempio il così detto Bonus energia ha bisogno di due variazioni di classi di merito dell’Ape. Pertanto il documento va predisposto sia prima che dopo l’esecuzione dei lavori.
Nella compravendita immobiliare è il venditore che deve fornire all’acquirente tutta la documentazione necessaria per poter fare il rogito notarile. Anche l’A.p.e. fa parte di questi documenti necessari. Infatti, è proprio il venditore a farlo redigere, da un professionista, a sue spese. Solo al momento del rogito notarile il certificato passerà al nuovo acquirente. Nell’atto di vendita va apposta una specifica clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica dell’immobile. Inoltre copia dell’attestato va allegato al contratto di vendita. Le sanzioni per il proprietario inadempiente vanno da €3.000 a €18.000.
Anche nella locazione di un immobile è obbligatorio aver redatto il certificato di prestazione energetica. Nel contratto di locazione va inserita una clausola specifica. Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni in merito all’attestato. Anche in questo caso è il proprietario a dover fornire e a fare a sue spese, l’adempimento. Per questo motivo è meglio allegare copia dell’A.p.e. direttamente nel contratto controfirmato dalle parti. Tuttavia fatto ciò si procede con la registrazione presso l’agenzia delle entrate. Se non si ha invece, sono previste delle sanzioni. Queste vanno da euro 1.000 a euro 4.000. Se la durata della locazione non eccede i tre anni, la sanzione è ridotta alla metà.
Come già detto l’attestato di prestazione energetica anche nelle donazioni. E comunque in tutti i trasferimenti di proprietà anche se a titolo gratuito. Anche se i trasferimenti riguardano le nuove costruzioni, il certificato è necessario. La procedura prevede che al termini della costruzioni, prima di richiedere il certificato di agibilità, il costruttore consegni al comune anche l’ape. In particolare l’attestato deve essere redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo al cantiere o alle fasi di progettazione e realizzazione dell’immobile. Tuttavia anche negli annunci immobiliari deve essere indicata la classe energetica. Le sanzioni per i responsabili dell’annuncio possono arrivare fino a 3.000 euro.
Attenzione anche in caso di ristrutturazione, per accedere a molti bonus è obbligatorio avere l’ape. Ma verrà predisposto un ape convenzionale legato all’agevolazione o superbonus 110%. Non può essere utilizzato per nessun altro scopo. A differenza del normale attestato non deve essere presentato alla Regione, proprio perché serve per lo specifico caso della ristrutturazione. Si ricorda che il Superbonus 110% prevede un miglioramento energetico dell’immobile di almeno due classi. Per valutare il salto delle due classi energetiche l’APE convenzionale viene fatto per la situazione ANTE e POST intervento migliorativo.
Ci sono alcune condizioni in cui non è necessario utilizzare il certificato ape, e sono:
Il certificatore è un tecnico abilitato. Deve essere iscritto all’albo dei certificatori energetici relativo alla propria regione di appartenenza. Per legge il certificatore deve andare effettuare un sopralluogo sull’immobile. Da giugno 2020 è obbligatoria la firma del committente sul verbale di sopralluogo, che certifica appunto la presenza dell’immobile del tecnico. Il certificato fa un rilievo tecnico che consiste nel rilevare la cubatura dell’immobile, l’esposizione, la tipologia degli infissi, anno e tipologia di costruzione e tutto ciò che riguarda le fonti energetiche relative all’immobile. Ad esempio il tecnico valuta anche il tipo di riscaldamento, la caldaia, o altre fonti di calore. Mentre il raffrescamento non è un elemento obbligatorio. In seguito attraverso un software il tecnico elabora l’attestato di prestazione energetica.
In merito ai costi non esiste un tariffario univoco né a livello regionale, né nazionale. In media possono andare da 100 a 400 euro. Pertanto, si consiglia sempre di farsi fare preventivi diversi per trovare il prezzo più conveniente. L’attestato può essere firmato dal tecnico anche con la firma digitale. Alcune Regioni utilizzano esclusivamente questo metodo per ricevere gli APE nel loro catasto energetico. Infine diffidare da chi consiglia certificati online, senza sopralluogo, perché come già detto, viene a mancare un obbligo di legge.
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