Tutti i soggetti che risultano essere proprietari, usufruttuari e utilizzatori in leasing di un veicolo registrato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) sono obbligati al pagamento del bollo auto, inteso dalla legge come tassa regionale annuale di possesso. Infatti, anche se la vettura resta ferma per l’anno di riferimento, non trattandosi di un tributo legato alla circolazione, esso deve essere comunque pagato.
In alcuni casi particolari, i proprietari di un veicolo sono esentati dal pagamento del bollo auto, in quanto portatori di un elevato grado di disabilità o relativamente alla tipologia della vettura. La brutta notizia, però, è che in nessun caso il bollo auto è detraibile dalla dichiarazione dei redditi.
Per una tenuta regolare di un’auto, oltre al pagamento del bollo auto il proprietario è obbligato al pagamento dell’assicurazione relativa. Ovviamente, per circolare con il veicolo dovrà sostenere i costi per l’acquisto del carburante. L’auto può essere dotata di una polizza infortuni riguardante il conducente (non obbligatoria ma utile), visto che la RC auto non copre eventuali danni riportati da chi conduce il veicolo, in caso di incidente con colpa.
Attualmente, la legge non consente molte agevolazioni a livello fiscale per quanto concerne i costi sostenuti inerenti l’auto. Ma entriamo nel dettaglio.
Prima dell’anno 2014, la RC auto poteva essere detratta dalle famiglie, ma con l’introduzione del DL n. 102 del 2013 essa è diventata spesa non più deducibile.
La situazione cambia nel caso di stipula di una polizza infortunistica che riguarda il conducente dell’auto. Infatti, la legge prevede una detrazione pari al 19%. Tuttavia, ci sono dei requisiti da rispettare per ottenerla.
La polizza infortuni al conducente è detraibile parzialmente al 19%, solo se è stata stipulata o rinnovata entro il 31 dicembre 2000 per una durata massima di cinque anni. Esiste un limite massimo di detraibilità fissato a 530 euro, anche nel caso siano attivi più contratti assicurativi. Inoltre, la fruizione della suddetta detrazione è legata all’inserimento di una clausola che esclude la concessione di prestiti del periodo di durata minima.
Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la ricevuta di pagamento della polizza infortuni e la copia del contratto di assicurazione.
Il premio assicurativo relativo alla polizza infortuni è detraibile se il contribuente è contraente del contratto e assicurato. Se l’assicurato è un familiare a carico del contraente. Se il soggetto assicurato è il dichiarante e il contraente è un familiare a carico.
La spesa sostenuta per l’acquisto di una nuova vettura è detraibile solo per i beneficiari della legge 104/92 oppure se si tratta di un’auto aziendale.
Nel primo caso, è bene precisare chi sono i soggetti che possono fruire delle agevolazioni per l’acquisto di un’auto previste dalla legge 104. Stiamo parlando di persone non vedenti e sorde, portatori di handicap psichico o mentale titolari della 104, disabili con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o che hanno subito più amputazioni, e ancora, i disabili con ridotte capacità motorie.
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare sarà lo stesso familiare a beneficiare delle agevolazioni per la spesa sostenuta nell’interesse del disabile. Per beneficiare della legge 104, il veicolo acquistato deve essere utilizzato prevalentemente a beneficio del soggetto disabile.
Nel secondo caso, ossia per l’acquisto di un’auto aziendale, la deducibilità del costo sostenuto e la detraibilità dell’IVA sono variabili, in base a chi è il titolare di partita IVA e all’uso che se ne fa del mezzo.
La normativa vigente prevede che le aziende, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi con partita IVA possono scaricare i costi sostenuti per il rifornimento di carburante, solo se il pagamento viene effettuato tramite metodi rintracciabili. Inoltre, questi soggetti dovranno richiedere il rilascio di una fattura elettronica da parte del gestore del distributore.
Come nel caso del costo d’acquisto, anche le spese per il carburante sono deducibili in modo diverso, a seconda del veicolo e della sua destinazione d’uso, così come dal soggetto.
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