Bonus Covid versati dall’Inps ad autonomi e partite Iva da segnalare nei Redditi PF

Esonero dichiarazione dei redditi: chi, come e quando
Esonero dichiarazione dei redditi: chi, come e quando

I bonus di 600 euro dati agli autonomi e alle partite Iva per l’emergenza sanitaria ed economica legata al Covid vanno inserito nel modello PF per la dichiarazione dei redditi 2021. In particolare, in base alle istruzioni per comilare il modello Redditi PF 2021, i lavoratori autonomi e i titolari di reddito di impresa devono inserire nella dichiarazione tutti i contributi erogati durante l’emergenza Covid.

Indennità Covid da dichiarare nel Reddito Pf: il decreto di riferimento

La disciplina delle indennità alla quali si fa riferimento è quella contenuta nel decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020, considdetto “Cura Italia”, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19. Si fa dunque riferimento alle indennità versate dall’Inps alle partite Iva e ai lavoratori autonomi dal valore dai 600 ai 1.000 euro, anche in base ai contributi versati nel corso di tutto l’anno.

Quadri LM, RE e RG: a quali contribuenti corrispondono?

Per i titolari di reddito di impresa o esercenti lavoro autonomi è necessario rilevare innanzituto il regime fiscale di appartenenza. Infatti, il quadro RG dovrà essere utilizzato dall’impresa in regime di contabilità semplificata, il quadro RF dall’impresa in contabilità ordinaria. I contribuenti ricadenti nel sistema forfettario dovranno far riferimento al quadro LM. Infine gli autonomi e i professionisti dovranno compilare il quadro RE.

Bonus ai contribuenti in contabilità semplificata: come si dichiara?

I conribuenti dovranno inserire nei quadri tutti gli aiuti a essi erogati nel contesto dell’emergenza sanitaria nel corso del 2020. Tuttavia, trattandosi di erogazioni prive di rilevanza redditutale, il loro importo deve essere neutralizzato. Per l’imprenditore individuale in regime di contabilità semplificata, il bonus versato dall’Inps deve essere trascritto specularmente tra le variazioni in diminuzione del rigo RG 22.

Quadro RF delle imprese: come dichiarare le indennità Covid?

In generale, le indennità ricevute per la pandemia devono essere riportati nei quadri RF e RG della dichiarazione dei redditi del 2021. Tuttavia, l’iscrizione delle indennità non concorre alla determinazione dell’imponibile ai fini dell’imposta da pagare. La loro iscrizione è, pertanto, giustificata solo da finlità informative. Più nello specifico, nel quadro RF delle imprese, l’iscrizione delle indennità evita proprio di sottoporre a imposizione il contributo ricevuto.

Dichiarazione dei redditi: il quadro RF della contabilità ordinaria

I soggetti in contabilità ordinaria dovranno inserire gli aiuti ricevuti dall’Inps nel quadro RF. In particolare, dovranno tener conto del rigo RF 55 inerente alle variazione in diminuzione del 2021. I codici da utilizzare sono due:

  • il codice 83 per le indennità a fondo perduto inerenti ai decreti del 2020 “Rilancio”, “Agosto” e “Ristori”;
  • il codice 84 per tutte le indenità di qualsiasi natura che non determinano la formazione del reddito.

Dichiarazione dei redditi 2021: il quadro RG degli autonomi in contabilità semplificata

Nel caso, invece, del quadro RG della dichiarazione dei redditi l’iscrizione delle indennità ricevute serve solo a titolo segnaletico o informativo. Il rischio che le indennità ricevute possano finire tassate in realtà non sussiste, come per i quadri RE e LM.

Codici da utilizzare per i bonus Covid nel modello RG

Nel caso dei conribuenti soggetti a contabilità semplificata il qudro di riferimento è quello RG. I contributi ottenuti nel corso dello scorso anno in relazione all’emergenza sanitaria devono essere indicati in due modi:

  • immettere il codice 27 in corrispondenza del rigo rG 10 relativo agli “Altri componenti positivi”;
  • inserire il codice 47 nel rigo rG 22, in corrispondenza degli “Altri componenti negativi”.

In tal modo le somme ottenute per l’emergenza andranno a compoensarsi e a non influire nel reddito imponibile.