Il Fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr) comprende i contributi che vengono accantonati dalle imprese mandanti a favore dei propri agenti di commercio. I contributi Firr vengono versati all’Enasarco. Nel momento in cui cessa il mandato di agenzia, l’Enasarco liquida all’agente i contributi accantonati. Se il mandato di un agente cessa nell’arco dell’anno solare ancora in corso, il Fondo indennità di risoluzione rapporto deve essere liquidato dall’impresa stessa direttamente all’agente.
I requisiti previsti per le aziende in merito al contributo Firr consistono:
Gli agenti destinatari dei contributi Firr, invece, possono operare in forma individuale, in forma di società di persone (come società in accomandita semplice o società in nome collettivo) o in forma di società di capitale (società per azione, società a responsabilità limitata).
Gli importi da versare a titolo di contributi Firr vengono calcolati in funzione delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente, del tipo di mandato con il quale lavora l’agente (monomandatario o plurimandatario) e della durata del mandato in mesi. Il calcolo, dunque, deve essere fatto sulla base di determinati scaglioni e il pagamento avviene annualmente. Le imprese, infatti, versano il Firr alla Fondazione Enasarco alla scadenza del 31 marzo dell’anno successivo. Ad esempio, entro il 31 marzo 2021 dovrà essere pagato il Firr del 2020.
Le aliquote del Firr sono stabilite anno per anno nelle seguenti percentuali e per i seguenti scaglioni:
Volendo calcolare quale sarà la quota del Firr per un agente plurimandatario che abbia lavorato continuativamente dal 1° gennaio al 31 dicembre e con un totale di provvigioni nell’anno pari a 7.800 euro occorrerà considerare percentuali e scaglioni. Dunque, la quota che ricade nel primo scaglione fino a 6.200 euro dovrà essere moltiplicata per il 4% con risultato pari a 248 euro. La quota in questo caso è totale perché le provvigioni superano il limite della quota stessa. La quota che eccede il primo scaglione (ovvero 7.800 – 6.200 = 1.600 euro) dovrà essere moltiplicata per la relativa percentuale, ovvero il 2%. Dunque 1.600 x 2% = 32 euro. Pertanto, il contributo totale Firr dovuto è pari a 248 + 32 euro = 280 euro.
Se il rapporto tra l’azienda e l’agente non inizia il 1° gennaio, ma nel corso dell’anno, occorre ridurre gli scaglioni in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell’anno solare. Ad esempio, se un agente plurimandatario inizia il mandato il 31 agosto e nell’anno solare percepisce un totale provvigioni pari a 6.000 euro, è necessario considerare solo i mesi effettivi, ovvero agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Il mese va considerato per intero anche se si lavora un solo giorno. Quindi gli scaglioni si calcolo per i 5 dodicesimi dell’anno solare e diventano:
Nel caso in esame, dunque, sui 6.000 euro delle provvigioni guadagnate nei 5 mesi verranno applicate le seguenti percentuali:
Il sito Enasarco offre la possibilità di utilizzare anche un calcolatore per determinare quale sia l’importo Firr da versare entro il 31 marzo di ogni anno. Per versare il contributo Firr è necessario entrare nell’area riservata dello stesso sito, all’interno della quale l’impresa preponente compila la distinta on line. Inserendo le provvigioni guadagnate dagli agenti, il sistema restituirà in automatico il calcolo dei contributi dovuti. Per il versamento si può scegliere di:
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