La chiusura della posizione Enasarco deve essere fatta mediante comunicazione dell’agenzia mandante entro 30 giorni dalla fine del rapporto. In caso di comunicazione in ritardo od omessa, è prevista una sanzione di 250 euro. È importante sottolineare che per presentare richiesta di chiusura della posizione Enasarco non è necessario attendere che l’agente finisca di maturare le provvigioni.
Entro i 30 giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia, il proponente deve fornire comunicazione online alla Fondazione. Per poter inoltre la richiesta di chiusura è necessario collegarsi nell’area del sito corrispondente alla “Gestione mandati“. Con l’inoltro della richiesta, si innesca la domanda e il calcolo della liquidazione, ovvero la procedura Firr Web. L’agenzia preponente deve tener conto dell’eventuale preavviso e, dunque, indicare come data effettiva di cessazione, l’ultimo giorno di collaborazione effettiva con l’ex agente.
Dunque, l’ultimo giorno di lavoro da parte dell’agente è quello cui far riferimento per la cessazione del contratto. Il termine dei 30 giorni per la chiusura della posizione Enasarco tuttavia può dar luogo a situazioni di non facile interpretazione. Può capitare, ad esempio, che l’agente continui a maturare provvigioni anche dopo la scadenza del preavviso e la chiusura del rapporto. Tale situazione può, infatti, innescare il dubbio su come debbano essere pagati i contributi sulle provvigioni residue.
Le due questioni, ovvero la chiusura della posizione Enasarco e il versamento dei contributi sulle provvigioni residue sono ben diverse tra loro, anche se strettamente collegate. La comunicazione di chiusura Enasarco è inerente alla sola data di cessazione del contratto di agenzia. Ciò a prescindere dalla circostanza che l’agente avrà ancora o meno delle provvigioni da maturare. In merito ai contributi sulle provvigioni residue, invece, la data di cessazione del contratto serve a interrompere il rapporto previdenziale nel trimestre nel quale si verifica la cessazione. In tal modo si evita che all’agente possano essere attribuiti trimestri di anzianità contributiva non spettanti.
Per il versamento dei contributi sulle provvigioni residue dell’agente, e dunque maturate successivamente alla cessazione del rapporto, è necessario compilare la distinta ordinaria. Tale distinta va predisposta fino al momento in cui l’agente, ormai cessato, non compaia più nell’elenco. La distinta normale online contiene l’elenco di tutti i mandati cessati nell’anno in corso.
Diverso è il caso in cui il trimestre di riferimento per il versamento dei contributi sulle provvigioni residue ricade nell’anno solare precedente a quello di maturazione del versamento. Ciò può avvenire, ad esempio, per un agente cessato a fine anno 2019 cui l’agenzia preponente debba versare contributi previdenziali maturati ad agosto 2020. In tal caso, è necessario tener conto di quanto già versato per l’agente nell’anno precedente (il 2019) e il relativo massimale.
In quest’ultimo caso, ovvero di cessazione del mandato avvenuta nell’anno precedente o ancora anteriore, è indispensabile compilare il modello G14 online. All’interno del modello deve essere indicato il trimestre solare nel quale la provvigione è effettivamente maturata e la data effettiva di cessazione del contratto. Queste indicazioni servono affinché si possa specificare che si tratta di contributi per affari le cui relative provvigioni sono maturate nel trimestre corrente e, pertanto, non sanzionabili, differentemente da contributi versati in ritardo. Inoltre, l’indicazione della data di cessazione del rapporto consente alla Fondazione Enasarco di imputare correttamente all’ultimo trimestre in cui il rapporto è stato attivo i contributi versati.
La data da comunicare per la chiusura della posizione Enasarco è quella in cui si intende chiuso il contratto. Coincide con l’ultimo giorno di lavoro dell’agente, indipendentemente dal preavviso. Il preavviso può, pertanto, essere compreso nella data di effettiva chiusura del contratto.
Collegata alla chiusura Enasarco è la liquidazione del Fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr). La richiesta di liquidazione deve essere fatta online. L’agente ha la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento della domanda dalla propria area riservata. Inoltre, l’agente può consultare il Disciplinare dei livelli di servizio indicante i tempi massimi di lavorazione delle diverse tipologie di domande.
L’agente può ricevere la liquidazione del Firr in due modalità:
Nel primo caso, l’agente può riscuotere la somma a disposizione presso la Bnl se l’importo non supera i 1.000 euro. Il pagamento avviene presso qualsiasi sportello: l’ex agente dovrà presentare documento di identità e lettera ricevuta dall’Enasarco. Per la seconda modalità è invece necessario che l’agenzia preponente debba inserire le coordinate bancarie (Iban) dell’agente.
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