Come scrivere un testamento olografo valido non impugnabile?

testamento olografo valido e non impugnabile: come scriverlo

Il testatore può esprimere la sua volontà attraverso la redazione di un testamento olografo. Si tratta dell’unico tipo di testamento considerato valido e non impugnabile, che non prevede la presenza di un notaio o di un altro pubblico ufficiale. Tuttavia, a determinarne la sua validità è il rispetto di determinati requisiti.

Come redigere un testamento olografo

Il testamento olografo va interamente scritto di proprio pugno con indicazione della data e sottoscrizione del testatore, i nomi degli eredi del suo patrimonio devono essere chiari. La firma va apposta in basso, al termine delle disposizioni. La data deve essere completa, quindi, composta da giorno, mese e anno. La prova dell’indicazione di una data falsa è ammessa solo nel caso in cui si tratta di giudicare la capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di un’altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

Testamento olografo: i requisiti

Affinché un testamento olografo possa essere ritenuto valido e non impugnabile, deve essere redatto nel rispetto delle regole previste dalla legge. Pertanto, scopriamo quali sono i requisiti necessari:

  • L’autografia è uno dei requisiti formali del testamento olografo imposto dalla legge a garanzia del testatore. Tale requisito prevede che la scrittura dell’atto debba avvenire interamente per mano del testatore ed è ammesso anche lo stampatello. E’ fatto divieto di utilizzo di mezzi meccanici (macchina da scrivere o computer) o di intervento da parte di soggetti terzi. Ovvero, la mano del testatore non deve essere guidata da una terza persona, pena la non validità del testamento olografo per mancato riconoscimento dell’autografia. Lo strumento con il quale il testatore può scrivere, di solito è una penna, ma potrebbe essere anche un gessetto. Il materiale su cui il testatore esprime in forma scritta la sua volontà, può essere un semplice foglio di carta, così come una tavoletta di legno oppure di pietra.
  • La data deve indicare il giorno, mese e anno della sottoscrizione del testamento olografo. In caso di redazione di più pagine, ognuna va sottoscritta per evitare che possano esserci delle interpretazioni. Tale requisito presenta una doppia finalità. Per prima cosa, quando ci sono più testamenti non complementari, quello che viene ritenuto valido è l’ultimo redatto. In secondo luogo, in caso di contestazioni, la data serve per stabilire se il testatore fosse capace di intendere e di volere in quel giorno specifico. L’indicazione dell’ora e del luogo relativamente al testamento olografo, può essere qualcosa che lo rende più completo, ma non è obbligatorio ai fini della sua validità.
  • La sottoscrizione deve definire con assoluta certezza l’identità del testatore, pertanto deve essere leggibile.

Tutte le regole sopra indicate, devono essere rispettate dal testatore, anche nel caso di aggiunte o modifiche successive in merito alle disposizioni testamentarie. Pertanto, egli deve precisare l’intenzione di revocare una parte delle disposizioni e/o sostituirle.

Chiarimenti della Cassazione sul testamento olografo

La Cassazione attraverso una sentenza ha chiarito che, in realtà, la firma del testatore non deve necessariamente essere apposta alla fine delle disposizioni.

Abbiamo parlato di firma del testatore sul testamento olografo per semplificare. In realtà, il codice civile prevede che la sottoscrizione possa essere ritenuta valida anche senza l’indicazione del nome e cognome, ma deve comunque designare con certezza la persona del testatore.

A tal proposito si sono espressi i giudici di Cassazione precisando che, a differenza dell’autografia la sottoscrizione è finalizzata al soddisfacimento imprescindibile del bisogno di avere la certezza assoluta che le disposizioni contenute nel testamento, oltre a essere riferibili al testatore come dimostrato dall’olografia, rappresentino inequivocabilmente la paternità e responsabilità dello stesso che, dopo aver redatto il testamento anche in tempi diversi, abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento.

La quota di legittima

Il testatore, in caso di testamento olografo deve tenere conto della quota di legittima. Ossia, una quota che non è nella sua disponibilità in quanto riservata dalla legge ai legittimi eredi (figli, coniuge o eventualmente genitori). Pertanto, il testatore non può disporre di tutti i beni dell’eredità, ma solo di quelli esclusi dalla quota di legittima.

Annullabilità e nullità del testamento olografo

Se la data apposta sul testamento olografo presenta dei difetti, la legge non prevede la nullità di quest’ultimo. Tuttavia, nel caso fosse presentata un’istanza a riguardo, il testamento olografo potrebbe essere annullato.

La nullità del testamento olografo si concretizza in assenza del requisito dell’autografia oppure quando manca la sottoscrizione, o ancora in tutti i casi in cui il beneficiario non sia identificato o in caso di disposizioni illecite.

L’azione di annullamento si prescrive dopo cinque anni dalla data di riferita all’esecuzione delle disposizioni testamentarie.

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Nato a Milano nel 1971 ma campano d'adozione, ho sempre avuto una grande passione per la scrittura, pur lavorando come libero professionista in altri settori. La scoperta del Web Copywriting e il vasto quanto complesso mondo della SEO mi ha conquistato, tanto da aver intrapreso un lungo percorso di formazione a aver trasformato un hobby in una fonte primaria di guadagno. Sono stato per anni coordinatore della redazione per CentroMeteoItaliano.it, ho collaborato con Money.it, con Notizieora.it e con BlastingNews.com.