Il testatore può esprimere la sua volontà attraverso la redazione di un testamento olografo. Si tratta dell’unico tipo di testamento considerato valido e non impugnabile, che non prevede la presenza di un notaio o di un altro pubblico ufficiale. Tuttavia, a determinarne la sua validità è il rispetto di determinati requisiti.
Il testamento olografo va interamente scritto di proprio pugno con indicazione della data e sottoscrizione del testatore, i nomi degli eredi del suo patrimonio devono essere chiari. La firma va apposta in basso, al termine delle disposizioni. La data deve essere completa, quindi, composta da giorno, mese e anno. La prova dell’indicazione di una data falsa è ammessa solo nel caso in cui si tratta di giudicare la capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di un’altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
Affinché un testamento olografo possa essere ritenuto valido e non impugnabile, deve essere redatto nel rispetto delle regole previste dalla legge. Pertanto, scopriamo quali sono i requisiti necessari:
Tutte le regole sopra indicate, devono essere rispettate dal testatore, anche nel caso di aggiunte o modifiche successive in merito alle disposizioni testamentarie. Pertanto, egli deve precisare l’intenzione di revocare una parte delle disposizioni e/o sostituirle.
La Cassazione attraverso una sentenza ha chiarito che, in realtà, la firma del testatore non deve necessariamente essere apposta alla fine delle disposizioni.
Abbiamo parlato di firma del testatore sul testamento olografo per semplificare. In realtà, il codice civile prevede che la sottoscrizione possa essere ritenuta valida anche senza l’indicazione del nome e cognome, ma deve comunque designare con certezza la persona del testatore.
A tal proposito si sono espressi i giudici di Cassazione precisando che, a differenza dell’autografia la sottoscrizione è finalizzata al soddisfacimento imprescindibile del bisogno di avere la certezza assoluta che le disposizioni contenute nel testamento, oltre a essere riferibili al testatore come dimostrato dall’olografia, rappresentino inequivocabilmente la paternità e responsabilità dello stesso che, dopo aver redatto il testamento anche in tempi diversi, abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento.
Il testatore, in caso di testamento olografo deve tenere conto della quota di legittima. Ossia, una quota che non è nella sua disponibilità in quanto riservata dalla legge ai legittimi eredi (figli, coniuge o eventualmente genitori). Pertanto, il testatore non può disporre di tutti i beni dell’eredità, ma solo di quelli esclusi dalla quota di legittima.
Se la data apposta sul testamento olografo presenta dei difetti, la legge non prevede la nullità di quest’ultimo. Tuttavia, nel caso fosse presentata un’istanza a riguardo, il testamento olografo potrebbe essere annullato.
La nullità del testamento olografo si concretizza in assenza del requisito dell’autografia oppure quando manca la sottoscrizione, o ancora in tutti i casi in cui il beneficiario non sia identificato o in caso di disposizioni illecite.
L’azione di annullamento si prescrive dopo cinque anni dalla data di riferita all’esecuzione delle disposizioni testamentarie.
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