Congedo per gravi motivi familiari: cosa prevede la legge

Il lavoratore dipendente, pubblico o privato che sia, ha la possibilità di richiedere un congedo per gravi motivi familiari. Vista la definizione generica, ci si chiede quali situazioni specifiche vi rientrano. Vediamo cosa prevede la legge, anche a proposito della durata, retribuzione e trattamento previdenziale.

Cos’è il congedo per gravi motivi familiari

La richiesta di congedo da parte di un lavoratore impiegato nel settore pubblico o privato, può essere chiesto anche per sopraggiunte gravi motivazioni di carattere familiare o personale. La durata del congedo è di due anni, non necessariamente da fruire in modo continuativo. In questo lasso temporale il dipendente non perde il suo posto lavoro, tuttavia, non percepisce alcuna retribuzione.

I gravi motivi per cui viene chiesto il congedo riguardano il coniuge, i figli naturali e adottivi (in loro assenza i discendenti prossimi), i genitori (in loro assenza gli ascendenti prossimi), i fratelli, le sorelle, i suoceri, i generi e le nuore, anche se non convivono con il dipendente richiedente, ma anche i parenti disabili o affini fino al terzo grado. Inoltre, la legge prevede l’estensione del diritto anche alle parti dell’unione civile. Anche in tal caso il congedo può essere richiesto anche per i componenti della famiglia anagrafica a prescindere dal grado di parentela, includendo anche la famiglia di fatto.

Quali sono considerati gravi motivi

Il congedo richiesto dal dipendente per gravi motivi familiari, comprende le seguenti situazioni o eventi:

  • dipartita di un familiare;
  • cura e assistenza ai familiari che richiedono un particolare impegno da parte del lavoratore o della propria famiglia;
  • disagio personale (malattia esclusa);
  • malattie acute o croniche che riguardano un familiare e che comportano una temporanea o permanente riduzione o perdita della sua autonomia;
  • malattie croniche o acute che riguardano un familiare e che necessitano di un’assistenza continua o di frequenti monitoraggi clinici, strumentali ed ematochimici;
  • malattie dell’infanzia e dell’età evolutiva che riguardano un familiare e che necessitano dell’intervento dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale in relazione al programma terapeutico e riabilitativo.

La documentazione necessaria

Il dipendente pubblico, così come quello privato è tenuto ad allegare alla domanda di congedo per gravi motivi familiari, tutti i documenti che riguardano le patologie sopra indicate. Essi devono essere rilasciati da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, oppure dal medico di famiglia o dal pediatra liberamente scelto o ancora dalla struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico.

Quanto dura il congedo?

Il congedo richiesto per gravi motivi familiari ha una durata massima di due anni (anche frazionabile), giorni festivi compresi nell’arco dell’intera vita lavorativa del dipendente. Il datore di lavoro può rifiutare tale richiesta, ma è obbligato a fornire precise motivazioni per la mancata accettazione del predetto congedo. La risposta deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta del lavoratore.

Il datore di lavoro può anche chiedere di rinviare il congedo per un periodo successivo e determinato a quello richiesto, oppure proporre la concessione parziale. In entrambi i casi, le proposte devono essere motivate da ragioni organizzative e produttive che non permettono la sostituzione del dipendente. Qualora quest’ultimo lo richieda, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni.

Rientro al lavoro

Salvo che non sia prestabilita una durata minima del congedo per gravi motivi familiari, il lavoratore può riprendere il lavoro anche prima del termine dello stesso, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro.

Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione del dipendente in congedo con l’assunzione a tempo determinato di un altro lavoratore, il dipendente che ha intenzione di rientrare in anticipo deve dare un preavviso di almeno sette giorni. Tuttavia, il suo datore può consentire la ripresa del lavoro con un preavviso minore.

Retribuzione e contributi previdenziali

Come già accennato in precedenza, il periodo del congedo richiesto per gravi motivi familiari non è retribuito. Il dipendente conserva il suo posto di lavoro ma non può svolgere altre attività lavorative.

Durante il periodo di congedo non maturano l’anzianità di servizio, i contributi previdenziali, le ferie, il Trattamento di Fine Rapporto, le mensilità aggiuntive. E’ nella facoltà del dipendente procedere al riscatto del lasso temporale oggetto del congedo tramite il versamento dei relativi contributi.

Carmine Orlando

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