Il contributo Enasarco rappresenta una percentuale sulle provvigioni degli agenti di commercio e dei rappresentanti utile a raggiungere il massimale o, almeno, il minimo della contribuzione. L’importo calcolato come contributo Enasarco deve essere inserito nella fattura e sottratto all’imponibile.
Per determinare i contributi Enasarco è necessario essere a conoscenza di almeno tre elementi, ovvero l’aliquota contributiva, il massimale e il minimale. Questi ultimi due elementi rappresentano i contributi annui massimi e minimi che gli agenti di commercio versano. L’aliquota contributiva è fissata al 17% e deve essere pagata dal mandante e dall’agente in pari misura, all’8,5% da ciascuno.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli importi dei minimali e dei massimali contributivi sono determinati:
Il contributo di un monomandatario va calcolato, per ciascun trimestre dell’anno, fino a raggiungere il tetto massimo che è pari a 38.523 euro all’anno. Alle provvigioni che superano questo tetto non si dovrà applicare alcuna aliquota, ma l’eccedenza deve essere sempre dichiarata. Ad esempio, se le provvigioni sono pari a:
Il contributo Enasarco da pagare si calcola nel modo seguente:
Il calcolo del massimale nel caso di un agente plurimandatario è uguale a quello dell’agente monomandatario. È necessario tener conto solo del limite del massimale, fissato per il 2021 a 25.682 euro annui. Pertanto, prendiamo in esame un agente che maturi provvigioni per:
Il calcolo dovrà effettuarsi per ogni trimestre, ovvero:
I minimali dei contributi Enasarco, differentemente dai massimali, si calcolano frazionandoli per trimestri. I minimali sono dovuti se il rapporto di agenzia produce provvigioni nel corso dell’anno, ancorché in minima parte. Dunque, se almeno in un trimestre dell’anno si maturano provvigioni dovranno essere pagate anche le quote dei minimali previsti per i restanti trimestri dell’anno, anche se il rapporto è improduttivo. Il minimale non è dovuto solo se tutto l’anno è stato nella globalità improduttivo.
Pertanto, in caso di inizio di attività o di cessazione della stessa nel corso dell’anno, l’importo minimale deve essere frazionato in quote trimestrali e versato per tutti i trimestri dell’anno in ragione della durata del rapporto di agenzia. Analogamente, la differenza tra l’importo minimale e l’entità dei contributi deve essere versata dall’agenzia mandate. Anche per i minimali è possibile utilizzare il calcolatore che il sito ufficiale Enasarco mette a disposizione.
Prendendo in esame il caso di un agente monomandatario e considerando che l’importo minimale annuo è di 861 euro, pari a 215,25 euro per ogni trimestre, è possibile calcolare quanto dovuto dall’agente.
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