Nell’ambito del contratto di agenzia la figura che affida ad un’altra la conclusione di contratti è definita come preponente. Il diritto di esclusiva, inoltre, può essere bilaterale, andando così ad interessare entrambe le parti. Così come può essere unilaterale, ovverosia in favore del solo preponente oppure solo dell’agente. Ed allora, cosa accade in particolare quando l’esclusiva viene prevista, proprio in via unilaterale, a favore del solo preponente?
Nel dettaglio, quando l’esclusiva viene prevista a favore del solo preponente, quest’ultimo mira a tutelarsi dalla concorrenza di altre imprese. In tal caso, infatti, si va ad istituire un’obbligazione contrattuale che impedirà all’agente di poter operare e di agire nei confronti ed a favore di terzi. In questo modo, con l’esclusiva unilaterale, il proponente ha la certezza che l’agente si occuperà sempre e solo della promozione dei propri prodotti.
Di conseguenza, indipendentemente dal tipo di prodotti, ed anche dalla zona di riferimento, l’agente che opera con l’esclusiva che viene prevista solo a favore del solo preponente, non potrà che essere un agente monomandatario. Mentre l’agente plurimandatario, invece, può operare anche nella medesima zona facendo leva sulla stipula con soggetti proponenti di contratti in esclusiva per più prodotti a patto che questi non siano tra di loro in concorrenza.
L‘agente monomandatario, quando l’esclusiva viene prevista a favore del solo preponente, opera di conseguenza con forti limitazioni, ma gode nello stesso tempo, ed ai sensi di legge, di un importante vantaggio.
A meno che non sia diversamente pattuito, infatti, in tal caso l’agente avrà diritto ad incassare la provvigione anche quando il proponente chiuderà i contratti con clienti che era stato lo stesso agente a contattare per chiudere l’affare. Così come l’agente maturerà la provvigione pure quando il proponente chiude per proprio conto affari nella stessa zona che è riservata in esclusiva all’agente.
Ci sono inoltre tipologie di attività imprenditoriali per le quali l’esclusiva a favore del solo preponente non solo è una prassi comune, ma è pure necessaria per permettere poi l’avvio di un’attività. Il caso lampante è rappresentato dalle concessioni in franchising.
Con il concessionario che, rispetto al franchisee, ha la necessità di godere di un’esclusiva unilaterale che poi vada a giustificare gli investimenti realizzati a favore di chi usufruirà dei diritti concessi in franchising. Con l’esclusiva a favore del solo preponente che, in questo caso, spazia dalla protezione territoriale all’obbligo di rivolgersi solo alla lista dei fornitori indicata dal concessionario.
Per commercializzare determinati beni o determinati servizi, infatti, il franchisee, in base al contratto stipulato, ed a fronte di un corrispettivo pattuito, grazie all’esclusiva a favore del solo preponente acquisirà il diritto di fruizione non solo del brand e delle denominazioni commerciali. Ma in genere può sfruttare pure i brevetti, i disegni, i modelli di utilità ed anche i diritti d’autore.
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