Come e quando si può recedere dal contratto di agenzia e quanto spetta all’agente in caso di risoluzione? Nel rapporto di agenzia, l’agente ricopre l’incarico professionale di promuovere contratti in una zona assegnata. Si tratta di un rapporto di lavoro autonomo, ma coadiuvato da particolari garanzie stabilite dalla legge. Proprio per questo si parla anche di rapporto parasubordinato nel quale si integrano le affinità con il lavoro alle dipendenze con l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione dei rischi da parte dell’agente. L’agente è legato da un rapporto di collaborazione con l’agenzia preponente.
Il contratto di agenzia è a tempo determinato e si risolve in maniera automatica quando scade il termine pattuito. Può verificarsi che entrambe le parti continuino il rapporto anche dopo la scadenza: in questo caso il rapporto si trasforma a tempo indeterminato. Nel contratto a tempo indeterminato ciascuna parte (l’agente e l’agenzia preponente) possono recedere purché diano preavviso all’altra parte. Senza preavviso, si può recedere dal contratto solo in due casi:
Il contratto a tempo indeterminato cessa solo con la scadenza del periodo di preavviso. Dunque il preavviso concerne il solo recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato. Il preavviso, secondo quanto disposto dalla legge, non può essere inferiore a un mese per il primo anno di contratto. Nel secondo anno, invece, il preavviso deve essere di minimo due mesi, di tre mesi per il terzo anno e così a salire fino al limite dei sei mesi per il sesto anno e per tutti quelli successivi. È altresì possibile che le parti concordino termini di preavviso inferiori rispetto a quelli stabiliti per legge. Tuttavia, il preponente non può osservare un termine minore rispetto a quello che fa capo all’agente. La data del termine di preavviso coincide con l’ultimo giorno del mese, salvo che le parti dispongano diversamente.
Agente e agenzia preponente possono recedere dal contratto per giusta causa e senza preavviso. Ciò avviene quando l’altra parte sia inadempiente ai propri doveri. L’inadempimento deve essere tale da far venir meno l’elemento della fiducia nel rapporto tra le due parti. Tra le cause di inadempimento dell’agente si segnalano, ad esempio:
Tra le inadempienze dell’agenzia preponente figurano:
Infine, agenzia e agente possono inserire una clausola nel contratto che stabilisce che, al verificarsi di un determinato inadempimento o evento, il contratto possa legittimamente risolversi.
Il Codice civile, all’articolo 1751, e gli Accordi economici collettivi (Aec) stabiliscono che alla cessazione del rapporto di agenzia spettino all’agente tre indennità:
L’indennità suppletiva di clientela, prevista dagli accordi Aec di settore, si calcola con le seguenti percentuali:
L’indennità suppletiva è dovuta anche in caso di dimissioni dell’agente dovute all’invalidità permanente, alla malattia o infermità tale da non potergli permettere di proseguire il contratto, al conseguimento della pensione, alle circostanze dovute all’agenzia preponente, o al decesso con le indennità che verranno corrisposte agli eredi.
L’indennità meritocratica è dovuta all’agente solo nel caso in cui egli dimostri di aver aumentato gli affari o la clientela dell’agenzia preponente. Per il pagamento dell’indennità devono essere determinati un valore iniziale, pari al fatturato della zona o dei clienti affidati all’agente, e un valore finale, pari al fatturato di zona o dei clienti dell’agente alla fine del proprio mandato. L’indennità meritocratica non è dovuta in due casi:
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