Si è visto nei precedenti articoli che la legge prevede diverse forme di successione: la successione legittima (applicata in assenza di un testamento, o quando il testamento viene considerato nullo o invalido), e la successione testamentaria. La base di una successione testamentaria è appunto un testamento in cui si stabilisce a chi vanno i propri beni in seguito alla morte. La legge però ha previsto delle categorie di persone che non possono essere danneggiate: gli eredi legittimari che hanno diritto alla quota di legittima. L’identificazione degli stessi nel caso concreto dipende dalla situazione personale del defunto, in linea generale gli eredi legittimari sono il coniuge e i figli, in alcuni casi, cioè in assenza di figli, sono legittimari anche i genitori o i nonni. La domanda che molti si pongono è: i legittimari possono essere diseredati?
La risposta alla domanda se i legittimari possono essere diseredati non è così scontata come potrebbe sembrare, infatti la legge prevede la possibilità di diseredare i legittimari, ad esempio un figlio, sono nel caso di indegnità a succedere. I casi di indegnità però sono determinati in modo molto meticoloso dalla stessa legge, cioè l’indegnità non è misurata in base al punto di vista del soggetto che stila il testamento, ma in base a precise casistiche previste dalla legge e questo perché spesso la percezione di quelli che possono essere considerati comportamenti amorali è piuttosto soggettiva e si creerebbe un’incertezza ampia sul diritto successorio.
L’indegnità a succedere è disciplinata dall’articolo 463 del codice civile che disciplina sei casi di indegnità a succedere:
L’articolo 463 procede con l’indicazione di ulteriori cause di indegnità:
Occorre citare a questo punto anche l’articolo 463 bis del codice civile che stabilisce la sospensione dalla successione “del coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento”.
Tra le cause di indegnità che sono state viste, alcune erano conoscibili dal testatore già prima della morte e di redigere il testamento, mentre altre di fatto non potevano essere conosciute, ecco perché occorre fare delle distinzioni e capire in modo pratico come si può diseredare i legittimari.
Andando con ordine, può succedere che il figlio Caio abbia attentato alla vita del padre Sempronio e che questo, nel fare testamento, indichi in modo esplicito di escludere dall’eredità Caio in quanto indegno. Per farlo è necessario che però vi sia una sentenza passata in giudicato in cui sia appunto stabilito che Caio ha attentato alla vita del padre Sempronio. In questo caso se anche Caio impugnasse il testamento per lesione di legittima, avrebbe poche speranze, se non nel caso in cui riesca a capovolgere la sentenza ( in linea di massima potrebbe accadere).
Il secondo caso invece riguarda il coniuge X che abbia ucciso Y, in questo caso il testamento di Y non può contenere una disposizione con cui disereda X per indegnità perché evidentemente non poteva prevedere quello che sarebbe successo. In questo caso l’indegnità può essere richiesta dagli altri eredi o da chi avrebbe ereditato in assenza di X. In tal caso, se una sentenza definitiva dichiara l’indegnità a succedere colui che comunque era entrato in possesso dell’eredità deve restituirla e restituire anche i frutti percepiti dal momento dell’apertura della successione al momento della dichiarazione di indegnità.
Il terzo possibile caso è quello il cui Tizio decida di diseredare il figlio Sempronio, ad esempio perché ha abbandonato l’azienda di famiglia dedicandosi ad altro o magari dissipando i beni di famiglia e quindi il padre decida di favorire i figli che hanno contribuito a far accrescere l’azienda diseredando il figlio andato via. In questo caso non c’è indegnità a succedere, il figlio Sempronio potrebbe reclamare la sua quota di legittima, oppure potrebbe decidere di non agire e quindi di rispettare le volontà del genitore che lo ha diseredato.
Infine, alcuni ritengono che attraverso le donazioni fatte in vita si possano aggirare le norme sulla quota dei legittimari, in realtà non è così, perché le donazioni fatte in vita possono essere oggetto di collazione o riunione fittizia nell’asse ereditario.
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