Franchising: come funziona e quale legge regola il contratto

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Vorresti metterti in proprio, ma senti di non avere l’idea giusta? In questo caso potresti sfruttare un marchio già di successo per iniziare una tua attività: la soluzione è il franchising. Ecco come funziona.

Che cos’è il franchising

Sicuramente avrai sentito parlare di franchising e in linea di massima si può dire che, nel contratto un soggetto che detiene il marchio, franchisor o affiliante, concede a un altro soggetto, franchisee o affiliato, la possibilità di utilizzare lo stesso marchio per la vendita di beni e servizi. Un esempio classico è il McDonald’s, ma non solo, anche Zara, Intimissimi, Calzedonia e tanti altri marchi conosciuti praticamente in tutto il mondo.  I vantaggi sono per entrambe le parti, infatti il franchisor sa che non può gestire su un territorio vasto, e che spesso comprende anche più continenti, le varie attività di distribuzione, mentre il franchisee può fare affidamento su un marchio consolidato, molto conosciuto, spesso di tendenza, che mette a disposizione il know how, si occupa dell’allestimento dei locali per dare un aspetto uniforme nei vari esercizi, del marketing e di conseguenza fin dall’inizio può avere una buona clientela.

Il franchising ha ad oggetto la commercializzazione di beni e servizi, nella maggior parte dei casi il contratto stabilisce che il franchisee per ottenere la possibilità di utilizzare il marchio, debba versare al franchisor un fee iniziale,  questo in cambio offre la possibilità di utilizzare il marchio e distribuire prodotti o servizi, mette a disposizione il know how aziendale, nella maggior parte dei casi è prevista anche la formazione periodica. Naturalmente il guadagno del franchisor non può essere limitato al versamento iniziale, ma prevede anche una retribuzione periodica, sotto forma di percentuale sulle vendite o in misura fissa.

Legge 129 del 2004

La prima cosa da sottolineare è che i contratti di franchising non sono tutti uguali, anche in questo caso si ritorna al principio di libertà contrattuale di cui si è già parlato in precedenza della joint venture e del leasing auto, quindi siamo di fronte a contratti non tipizzati o atipici e importati dal diritto anglo-americano. Ciò implica che i diritti delle parti possono essere variamente modulati.  Vista però l’ampia diffusione di questo contratto in Italia, il legislatore ha provveduto con la legge 129 del 2004 a dare delle regole comuni, il contratto però è stato chiamato di affiliazione commerciale e per analogia si applica al franchising. La legge può essere considerata essenziale, infatti, contiene solo 9 articoli, in cui più volte viene precisato che le parti devono comportarsi secondo buona fede.

L’articolo 8 stabilisce che se una delle parti ha fornito false informazioni, ciò può essere causa di annullamento del contratto ai sensi dell’articolo 1439 del codice civile. Dal punto di vista temporale, l’articolo 9 stabilisce che le disposizioni della presente normativa si applicano anche ai contratti antecedenti alla sua entrata in vigore e i contratti precedenti devono essere adeguati entro un anno dall’entrata in vigore della disciplina. La ratio di una disciplina così “leggera” è nel tentativo di preservare comunque un ampio margine di libertà contrattuale andando però a regolare i punti più critici di questa tipologia di contratto.

Articolo 1: ambito di applicazione

La descrizione del’affiliazione o franchising è contenuta nell’articolo 1 della legge che abbiamo visto: il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

Fin da subito si può notare che l’articolo è una formula ampia, cioè parla di un contratto comunque denominato e ne va a determinare i contenuti, cioè quando un’azienda mette a disposizione di un altro soggetto un insieme di diritti per sfruttare il marchio, comunque si applica questa disciplina, in qualunque modo viene denominato il contratto, quindi affiliazione o franchising. Il secondo aspetto importante riguarda l’indipendenza tra i 2 soggetti, quindi in nessun caso di può parlare di una posizione di subordinazione di un soggetto verso l’altro.  Quando il legislatore sottolinea l’indipendenza dei due soggetti ha lo scopo di proteggere quello economicamente più debole, cioè il franchisee. Questa però non è l’unica norma protettiva, infatti la legge 129 del 2004 prevede al’articolo 3 che il contratto a pena di nullità deve essere stipulato per iscritto.

Obblighi delle parti nel contratto di franchising

Molto importante è anche l’articolo 4, questo stabilisce che l’affiliante deve consegnate al potenziale affiliato almeno 30 giorni prima della data prevista per la stipula del contratto una copia dello stesso. questa norma mira a fare in modo che colui che vuole affiliarsi , possa leggere con particolare attenzione e cautela tutte le norme del contratto e quindi valutare se realmente sono vantaggiose per lui. Non solo, l’articolo 4 alla lettera A stabilisce che l’affiliante, o franchisor, deve consegnare: “principali dati relativi all’affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell’aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni”. L’obiettivo è fare in modo che l’affiliato o franchisee possa valutare in modo adeguanto la convenienza e i potenziali guadagni e non sia quindi tratto in inganno.

L’articolo 5 invece si occupa degli obblighi dell’affiliato, o franchisee, e stabilisce che non può trasferire la sede senza il consenso dell’affiliante, se non per causa di forza maggiore, mentre al comma 2 stabilisce i limiti generali dell’obbligo di riservatezza da applicare anche in seguito allo scioglimento del contratto. In questo caso l’affiliato non è responsabile solo delle sue azioni, infatti deve fare in modo che lo stesso obbligo sia rispettato anche dai suoi collaboratori. Per proteggersi l’affiliato deve quindi, a sua volta, avere premura che i collaboratori/dipendenti firmino un contratto in cui si impegnano a rispettare tale obbligo di riservatezza anche alla cessazione del loro rapporto di lavoro.