Il Franchising rientra tra i contratti che hanno ad oggetto la distribuzione di prodotti. Ecco le caratteristiche che lo identificano.
Il franchising è un contratto elaborato negli Stati Uniti. Successivamente arrivò anche in Europa ed in Italia. Era il 18 settembre 1970 quando un’azienda della grande distribuzione, la Gamma d.i., inaugurò a Fiorenzuola d’Adda il primo di 55 punti vendita gestiti da una decina di affiliati. Nasceva così la prima vera rete in franchising italiana. Ma si dovrà aspettare fino al 2004 per avere la legge n.129 a tutela del franchising. Grazie a questa nuova legge viene introdotto in Italia il concetto di franchising e tutte le sue caratteristiche. Tra queste la durata, gli obblighi delle parti, la sanzione in caso di informazioni false fornite dalle parti in fase di trattative precontrattuali.
Come da articolo 1: “L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte (franchisor) concede la disponibilità all’altra (franchisee), verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.
Questo articolo di legge introduce alcuni concetti importanti . Ad esempio quello del Know-how. Con questa parola si intende il patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguire dall’affiliante. E’ un patrimonio segreto e che tale deve restare. Altro concetto importante è quello del diritto di ingresso, cioè una cifra fissa, che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di franchising. L’affiliato deve anche pagare delle royalties, cioè una percentuale che l’affiliante richiede, commisurata al giro d’affari. Il franchisee è sempre un imprenditore autonomo, sia dal punto di vista economico e giuridico, anche se agli occhi del consumatore sembra più una filiale dell’impresa franchisor.
Esistono varie tipologie di franchising. Il primo è detto di servizi, quando il franchisee è autorizzato a prestare servizi utilizzando i segni identificativi del franchisor. Il caso tipico è quello dei contratti di molti alberghi o villaggi turistici. Il secondo è detto industriale, quando il franchisee viene autorizzato a svolgere un’attività produttiva e vendita di beni. Questo è un contratto molto usato dalle multinazionali che in questo modo provvedono alla produzione su vari mercati nazionali di prodotti che hanno un marchio celebre. Il terzo è detto di distribuzione, quando il franchisee è autorizzato a rivendere i prodotti del franchisor usando gli stessi segni distintivi. Quest’ultima è la forma più diffusa. In tutte le tipologie vi è comunque un diritto di esclusiva del franchisee in relazione alla zona in cui opera.
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