Quando matura il diritto dell’agente di commercio a percepire la provvigione? Per rispondere a questa domanda è necessario rifarsi all’articolo 1748 del Codice civile che disciplina: “Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento”.
Inoltre, lo stesso articolo precisa che “la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito”. La ratio del riconoscimento delle provvigioni all’agente in questi casi si ravvisa nell’esigenza di tutela dell’agente da ogni invasione del preponente, traducibile nella sottrazione degli affari e nell’indebita appropriazione dei risultati dell’operato dell’agente stesso.
Dunque, seguendo quanto spiegato dal Codice civile, il diritto alle provvigioni spetta all’agente per gli affari conclusi durante il contratto di agenzia per il suo intervento. Da una prima lettura, le provvigioni maturano per i contratti conclusi entro la zona o per i clienti affidati all’agente. Sono altresì valide due clausole. La prima che riserva all’agente i clienti di una determinata zona. La seconda, molto simile, riserva all’agente determinate categorie di clienti.
In mancanza di queste clausole, l’agente avrà diritto alle provvigioni per tutti gli affari conclusi nella zona che gli è stata assegnata. Sul concetto di zona, è interessante rilevare che fa fede il luogo dove deve essere conclusa l’operazione. Non si tiene conto, invece, del luogo dove la prestazione prevista dal contratto deve essere eseguita.
In ogni caso, resta fermo il punto che l’affare debba essere riconducibile all’intervento dell’agente affinché maturino delle provvigioni. Conseguentemente, se l’affare si conclude senza l’intervento dell’agente, non matureranno provvigioni in suo favore. Un caso si riscontra nelle vendite passive effettuate tramite un magazzino o un punto vendita di zona dell’agente. Se gli acquisti sono conclusi direttamente dai clienti nel punto vendita, all’agente non spettano le provvigioni. A meno che, come ovvio, le vendite stesse non siano riconducibili ad attività di promozione da parte dell’agente.
Ulteriori clausole sono possibili per differire la maturazione delle provvigioni dell’agente di commercio. Ad esempio, posticipare il pagamento delle provvigioni al momento in cui il terzo abbia eseguito la prestazione. È possibile anche la clausola “salvo buon fine” che sposta il pagamento della provvigione al momento in cui il terzo svolga l’adempimento previsto nel contratto stipulato mediante l’intervento dell’agente. È altresì possibile, per l’agente, richiedere il pagamento parziale della provvigione sulla eventuale relativa controprestazione parziale fornita dal terzo.
L’agente di commercio matura le provvigioni sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto di agenzia in due casi. Il primo è che la proposta deve pervenire al proponente o all’agente prima della data dello scioglimento del contratto stesso. Il secondo caso è che l’affare deve essere stato concluso entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento, fermo restante che la conclusione dello stesso deve essere ricondotta prevalentemente all’operato dell’agente.
Per contenziosi sulle provvigioni eventualmente maturati dall’agente, spetterà a quest’ultimo l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla provvigione. L’agente, in altre parole, dovrà dimostrare:
Tuttavia, la prova potrebbe risultare molto difficoltosa. Per questo motivo, la legge va incontro all’agente prevedendo specifici diritti di informazione. In primo luogo, il preponente deve informare l’agente in tempi ragionevoli dell’accettazione o del rifiuto dell’affare da parte del terzo. Ciò vale anche nel caso della mancata esecuzione dell’affare procurato dall’agente.
In secondo luogo, vige in capo gli obblighi di informazione delle provvigioni maturate. In particolare, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di maturazione delle provvigioni, il proponente dovrà consegnare all’agente l’estratto conto delle provvigioni stesse.
L’estratto conto delle provvigioni maturate dall’agente deve indicare gli elementi essenziali sulla base dei quali è stato calcolato il compenso. L’agente ha altresì diritto a ottenere tutte le informazioni idonee a permettergli di verificare l’importo di quanto liquidato. In tal senso, all’agente dovrà essere fornito un estratto dei libri contabili della preponente.
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