I lavoratori che assistono un familiare disabile hanno diritto alla fruizione di un congedo straordinario retribuito, ma solo a determinate condizioni.
Per congedo straordinario s’intende un lungo periodo di assenza dal lavoro di cui usufruisce il lavoratore per assistere un disabile e durante il quale ha diritto di ricevere un’indennità, solitamente erogata dall’INPS ma anticipata dal datore di lavoro.
Tale aspettativa può essere richiesta se il familiare assistito è affetto da grave disabilità per una durata massima di due anni, per ogni lavoratore e per ogni portatore di grave handicap.
E’ considerato disabile grave la persona con una minorazione psichica, fisica o sensoriale che ne ha ridotto l’autonomia personale tanto da rendere indispensabile un assistenza totale, permanente e continuativa.
Possono fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti familiari del disabile grave, secondo un ben definito ordine prioritario;
Il requisito della convivenza (verificata) è indispensabile se il congedo straordinario è richiesto dal coniuge o dalla parte dell’unione civile, dai figli, fratelli e sorelle, parenti e affini entro il terzo grado del disabile grave.
Non possono fruire del congedo straordinario per l’assistenza dei disabili i lavoratori autonomi, parasubordinati, domestici e familiari o che assistono un disabile ricoverato a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge). I dipendenti a domicilio o a contratto a tempo parziale verticale durante le pause di sospensione contrattuale e gli agricoli giornalieri.
Come già anticipato, la durata massima del congedo straordinario per ogni lavoratore e con riferimento a ogni disabile è pari a due anni (anche non continuativi e frazionabili in giorni ma non in ore).
Non è possibile raddoppiare questa aspettativa per lo stesso lavoratore. Tuttavia, se ci sono due figli disabili gravi all’interno nel nucleo familiare, può succedere che uno dei genitori fruisca dei due anni di congedo per uno dei figli e l’altro genitore di due anni per l’altro figlio.
I sabato e le domeniche, così come i giorni festivi sono conteggiati nel congedo (salvo la ripresa del lavoro). Sono esclusi dal computo i giorni di ferie, di malattia, le festività. L’assenza per congedo straordinario e l’indennità decorrono dalla data della domanda.
Per beneficiare del congedo bisogna essere dipendenti, pubblici o privati che siano (cambiano solo alcune regole). La persona assistita deve essere riconosciuta disabile grave ai sensi della legge 104 e certificata dall’apposita Commissione Medica ASL / INPS.
Il disabile che beneficia dell’assistenza non deve essere ricoverato 24h in strutture ospedaliere pubbliche o private che forniscono assistenza sanitaria continuativa. Tuttavia, esistono dei casi di esclusione dalla predetta regola, ossia:
La richiesta di congedo straordinario deve essere inoltrata al sito INPS, tramite il servizio “Invio online di domande di prestazioni a sostegno del reddito”. Oppure attraverso i patronati o telefonando al call center INPS (803.164 gratuito da fisso e 06.164164 da mobile).
L’indennità per congedo straordinario, su cui sono accreditati anche i contributi figurativi INPS, è pari alla retribuzione percepita nel mese di lavoro antecedente l’aspettativa, esclusi gli elementi variabili ed entro un limite massimo di reddito annuo rivalutato secondo gli indici Istat.
I periodi di congedo straordinario non sono validi per la maturazione delle ferie, della tredicesima, quattordicesima e TFR. Invece, sono validi per il calcolo dell’anzianità assicurativa.
Nel caso in cui il lavoratore benefici di un’integrazione dello stipendio antecedentemente al congedo, l’indennità va calcolata sempre in riferimento all’ultima retribuzione percepita scomputata dal trattamento integrativo.
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