Segnalazione CRIF e alla Centrale Rischi della Banca d’Italia: differenze

segnalazione CRIF

Abbiamo visto nei precedenti articoli che coloro che hanno in corso dei finanziamenti possono essere segnalati alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e abbiamo visto le condizioni in cui ciò si verifica e le conseguenza, ora vediamo la segnalazione al CRIF.

Cos’è il CRIF e differenze con la Centrale Rischi

CRIF è acronimo di Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria è una società che gestisce il SIC (Sistema di Informazioni Creditizie) e svolge un ruolo del tutto simile a quello della Centrale Rischi della Banca d’Italia, ma ha una gestione di tipo privato. Le informazioni contenute in CRIF sono fornite direttamente dalle banche ma su base volontaria e sono sempre le banche e gli altri soggetti di intermediazione a poter consultare il dati al fine di valutare la solvibilità di un potenziale cliente. La prima differenza quindi è data dal fatto che non vi è per le banche l’obbligo di trasmettere i dati, cosa che invece succede con  la Centrale Rischi, questo però non vuol dire che questo sistema sia meno affidabile perché ad oggi la CRIF riceve molto credito da parte delle banche e hanno aderito a questo sistema praticamente tutte.

La segnalazione al CRIF

Essere segnalati al CRIF non vuol dire essere cattivi pagatori, infatti vengono inseriti i dati anche relativi alle richieste in corso e alle erogazioni, in questo caso si potrà valutare la serietà del debitore tenendo in considerazione il suo comportamento durante il periodo del piano di ammortamento. Un’altra differenza riguarda le segnalazioni, anche in questo caso sono inserite le informazioni inerenti prestiti e mutui, fidi, carte di credito e leasing erogati a persone fisiche e giuridiche.

Si è visto in precedenza che la segnalazione alla Centrale Rischi avviene al superamento della soglia di censimento di 30.000 euro, in questo caso non vi è soglia,  ma occorre sottolineare un ulteriore aspetto. La segnalazione dei prestiti/mutui avviene esclusivamente con il consenso informato del contraente/debitore, consenso che invece non è necessario per la Banca d’Italia. Il consenso non è necessario nel caso in cui la segnalazione al CRIF non riguardi l’esistenza del prestito, ma la segnalazione per ritardi.

Quali ritardi sono oggetto di segnalazione CRIF

Abbiamo visto che per la Centrale Rischi della banca d’Italia non sono ben determinati i criteri per la segnalazione dei ritardi e quindi come “cattivi pagatori”, questo non succede con la segnalazione CRIF, infatti qui tutto è ben determinato, in particolare:

  • Primo ritardo nel pagamento relativo a un rapporto di credito: viene segnalato quando vi è il mancato pagamento per due mesi consecutivi. Viene inviato al debitore un preavviso di 15 giorni in modo che possa sanare la sua posizione ed evitare la segnalazione CRIF;
  • Ritardi successivi al primo: sono segnalati nella comunicazione mensile, quindi in questo caso non occorre che ci sia il mancato pagamento di due successive rate, la segnalazione è immediata.

Tempi di conservazione dei dati

I tempi di conservazione dei dati cambiano rispetto alla segnalazione Centrale Rischi e sono stabiliti dal Codice di Condotta, la prima cosa da dire è che le segnalazioni al CRIF riguardano tutti gli atti anche propedeutici alla concessione del credito. I termini di conservazione dei dati sono:

  • per le richieste di credito, le informazioni sono detenute per 180 giorni dalla data della richiesta.
  • Nel caso di un prestito non concesso o rinuncia, le informazioni restano archiviate e disponibili per 90 giorni dalla rinuncia/rifiuto;
  • Finanziamenti estinti regolarmente senza ritardi, i dati sono conservati per 60 mesi (5 anni) dal pagamento dell’ultima rata;
  • 1 o 2 rate non pagate regolarmente, questa informazione si conserva per 12 mesi decorrenti dalla regolarizzazione del rapporto, però in questi 12 mesi non devono esservi altri ritardi;
  • Ritardi nel pagamento di 3 o più rate, in questo caso le informazioni sono conservate per 24 mesi successivi rispetto alla regolarizzazione del rapporto. Per ottenere la cancellazione di questa particolare informazione è necessario che nei 24 mesi non sia maturato alcun ritardo;
  • Finanziamenti non rimborsati,  i dati sono conservati per 36 mesi dalla scadenza contrattuale.

Occorre fare una precisazione, infatti i dati ora forniti si riferiscono al periodo in cui il CRIF può rendere disponibili i dati ai soggetti interessati, ad esempio banche a cui a cui il soggetto a cui i dati si riferiscono ha chiesto credito, ma il CRIF può detenere tali dati, senza fornirli a terzi, per 10 anni, ciò in base al Codice di Condotta.

Note finali

Si è detto in precedenza che il soggetto che chiede un prestito può negare il consenso alla trasmissione dei dati inerenti la sua linea di credito al CRIF, ma la banca è altrettanto libera di non concedere il prestito/mutuo, finanziamento, ciò avvalendosi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 141 del 2010 che richiede agli istituti di credito di verificare il merito creditizio prima di concedere liquidità.

Da questa disamina si può notare che banche e istituti di credito prima di erogare prestiti, finanziamenti, mutui, carte di credito, per verificare la solidità del richiedente e la sua capacità di rimborso, e quindi se è un potenziale cattivo pagatore, possono chiedere informazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, e se aderiscono al CRIF, possono accedere anche alle segnalazioni CRIF. Non è detto che se un soggetto non risulti segnalato alla Centrale Rischi, non risulti invece in quella del CRIF, anzi. Le banche possono inoltre trovare più informazioni attraverso il SIC perché, come visto, questa banca dati è più completa e permette di tracciare un profilo preciso del merito creditizio.

Si è visto che nel caso di errori nelle segnalazioni o mancata cancellazione (la cancellazione solitamente è automatica, non c’è bisogno di richieste) dalla banca dati della Centrale Rischi della Banca d’Italia, è necessario rivolgersi alla propria banca. Nel caso di segnalazione CRIF, invece è possibile procedere alla richiesta sia presso il CRIF, sia presso la banca che ha comunicato i dati. Il CRIF inizia una procedura per la verifica, che può anche essere lunga, ma fin da subito annota che in realtà quel determinato dato è oggetto di contestazione e questo può essere utile nella valutazione del merito creditizio.