Il decreto Sostegni bis ha aperto ad agenzie di viaggio e a tour operato per la tax credit sulle vacanze. In particolare, si tratta dei pacchetti con destinazione delle vacanze in Italia. Il maggior numero dei beneficiari della tax credit è assicurato dal comma 3, dell’articolo 7, del decreto legge numero 73 del 2021. Il decreto Sostegni bis va dunque a modificare il comma 1 dell’articolo 176 del decreto legge numero 34 del 2020.
Con la variazione introdotta dal decreto Sostegni bis, il governo ha inteso dare un “maggiore contributo all’obiettivo di rivitalizzare la domanda dei viaggi“. Infatti, le misure limitative introdotte per l’emergenza Covid hanno determinato un impatto al ribasso su tutto il turismo. Il settore comprende, da quanto si legge nella Relazione illustrative, oltre alle strutture ricettive, agli agriturismi e ai bed and breakfast, anche i tour operator e le agenzie di viaggio. Queste ultime due categorie hanno registrato riduzioni di oltre l’80% dei ricavi dall’inizio dell’emergenza Covid.
Nei numeri, alla fine del 2020 sono state 1.886.000 le famiglie che hanno prenotato il bonus vacanze per un impiego complessivo delle risorse pari a 820 milioni di euro. Ma meno della metà lo hanno effettivamente usato, per un numero di famiglie pari a 788mila.
Le famiglie che non hanno ancora utilizzato il bonus vacanze (pari a circa 1,1 milioni) sono attese per l’utilizzo delle risorse pari a circa 500 milioni di euro. Potranno farlo entro il 31 dicembre 2021. In totale, i fondi stanziati dal decreto legge numero 34 del 2020 sono pari a 2,5 miliardi di euro, dei quali 1,67 miliardi per il 2020 e 733,8 per l’anno in corso. L’estensione della tax credit ai tour operator e alle agenzie di viaggi mira, pertanto, ad agevolare l’utilizzo delle risorse stanziate.
La domanda per l’utilizzo del bonus vacanze doveva essere presentata entro il 31 dicembre 2020. Il bonus, invece, può essere utilizzabile fino al 31 dicembre prossimo. L’inizio dell’utilizzo del bonus da parte di chi ha presentato domanda era fissato al 1° luglio del 2020. È necessario, per usufruire dello sconto, che almeno un giorno delle vacanze rientri tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021: ciò in vista delle vacanze natalizie con le quali si concluderà la possibilità di utilizzare il bonus. Il credito, utilizzabile da uno solo dei componenti di un nucleo familiare, è determinato in:
È importante sottolineare che il componente del nucleo familiare Isee che paga può anche non coincidere con chi intende utilizzare il bonus vacanze. Il codice fiscale dell’utilizzatore, in ogni modo, deve essere riportato sulla fattura, sul documento commerciale, sullo scontrino o sulla ricevuta fiscale. Per la presentazione della domanda del bonus vacanze, scaduta a fine 2020 il valore dell’Isee non doveva superare i 40mila euro. La domanda si presentava in modalità telematica, utilizzando le credenziali Spid o Cie (Carta d’identità elettronica).
La tax credit del bonus vacanze va utilizzato nella misura dell’80% come sconto e, per il restante 20%, come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi. La detrazione vale per il periodo d’imposta 2020 o 2021 a seconda dell’anno di utilizzo del bonus. Ciò significa che, per la detrazione da indicare nella dichiarazione dei redditi da parte della persona fisica che ha utilizzato il bonus vacanze (pari al 20% del bonus massimo), è necessario far riferimento alla data del pagamento. Se questa non supera il 31 dicembre 2020, la detrazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021 per l’anno di imposta 2020. Per i soggiorni pagati a partire dal 1° gennaio 2021, la detrazione d’imposta dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi del 2022 per l’anno di imposta 2021.
Il bonus è utilizzabile dalle sole persone fisiche per il pagamento dei servizi di turistici usufruiti in Italia. I servizi devono essere resi da imprese del turismo e ricettive, da agriturismi, da bed and breakfast e, da ultimo, da tour operator e agenzie di viaggio.
Il fornitore del servizio turistico, che può essere la struttura ricettiva, l’agenzia di viaggio o il tour operator, per applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate con le credenziali di Fisconline o Entratel, oppure con lo Spid, Carta di identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi. Il fornitore dovrà inserire:
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