Assegno di mantenimento per figli e coniuge: va dichiarato nel 730?

Assegno mantenimento: quando chiedere e ottenere la revoca

A seguito di una separazione o di un divorzio, il coniuge economicamente più forte è tenuto al pagamento di un assegno di mantenimento all’altro coniuge e per eventuali figli. L’entità dell’assegno può essere stabilita di comune accordo dai coniugi, ma in mancanza di un patto, dal giudice di un tribunale. Sono in molti a chiedersi se l’assegno di mantenimento va dichiarato nel 730 e se si pagano le relative tasse. In questo articolo proviamo a fare chiarezza.

Come si paga l’assegno di mantenimento

Solitamente, l’assegno di mantenimento viene versato a favore dell’ex coniuge con cadenza mensile (12 volte in un anno). E’ pur vero, che esiste la possibilità di pagare l’assegno in un’unica soluzione, come se fosse un TFR, chiudendo immediatamente la pratica. E’ bene precisare che l’importo dell’assegno divorzile non sempre corrisponde a quello di mantenimento, altrettanto dicasi per la scelta di un’erogazione una tantum. In poche parole, ciò che è stato stabilito in sede di separazione non è detto rimanga inalterato in sede di divorzio.

In presenza di prole, il coniuge obbligato deve versare anche l’assegno di mantenimento per i figli non conviventi. In questo caso, non è previsto il pagamento in un’unica soluzione, ma solamente mensile.

Tassazione sull’assegno di mantenimento all’ex coniuge e ai figli

Il coniuge che percepisce l’assegno di mantenimento o l’assegno divorzile deve dichiarare il relativo importo nel 730, in quanto concorre alla formazione del reddito imponibile e, quindi, va tassato.

Rappresenta reddito imponibile Irpef anche l’importo che il coniuge erogante versa all’altro per rimborsarlo delle imposte dovute sull’assegno. Diversamente, non contribuisce alla determinazione del reddito imponibile il pagamento dell’assegno una tantum, in quanto considerato una transazione tra coniugi. Concorrono al reddito Irpef le erogazioni di assegni periodici pregressi scaduti e rimasti insoluti. L’importo non è deducibile per il coniuge erogante.

In caso l’assegno una tantum venga rateizzato, la situazione fiscale non cambia, così come per eventuali somme pagate volontariamente e non ratificate dal giudice, anche a titolo di rivalutazione monetaria dell’assegno, laddove questo meccanismo non sia previsto dall’autorità giudiziaria.

Le tasse sull’assegno di mantenimento per i figli non sono dovute, quindi, l’importo non va dichiarato nel 730.

Le tasse sul mantenimento

Come detto poc’anzi, solo l’assegno di mantenimento versato all’ex coniuge viene tassato tramite l’imposta generale sul reddito delle persone fisiche. L’aliquota Irpef a cui si è soggetti, viene calcolata in relazione allo scaglione del contribuente secondo le previsioni generali. Di conseguenza, la tassazione sarà più bassa se il reddito del beneficiario è basso, fino ad arrivare all’esenzione fiscale nel caso in cui il reddito complessivo sia al di sotto della soglia delle detrazioni.

Chi paga il mantenimento ha diritto alle deduzioni fiscali?

L’assegno di mantenimento o l’assegno di divorzio rappresenta un onere deducibile per chi lo versa, purché sia erogato periodicamente all’ex coniuge.

Non costituisce un onere deducibile l’importo pagato per il mantenimento dei figli. Per esso, invece, spetta la detrazione fiscale per persone a carico. Qualora dalla sentenza non emerga la quota dell’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli, la stessa si intende stabilita nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, a prescindere dal numero dei figli.

Il diritto all’assegno di mantenimento

E’ bene ricordare che l’assegno di mantenimento è dovuto al coniuge economicamente più debole. Innanzitutto, deve essere richiesto dal coniuge che ne vuole beneficiare a cui non sia stata addebitata la separazione (coniuge colpevole della rottura del vincolo matrimoniale). Per “più debole” s’intende privo di redditi propri o in assenza oggettiva della possibilità di procurarsene. Inoltre, l’altro coniuge deve essere in grado di pagare l’assegno.

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