Associazione culturale con personalità giuridica: come si costituisce

associazione culturale con personalità giuridica
associazione culturale con personalità giuridica

Nei precedenti articoli presenti sul sito e inerenti le associazioni culturali si è detto che è possibile costituire due tipi di associazione, cioè quella senza personalità giuridica e quella con personalità giuridica, vedremo ora in cosa si differenziano e soprattutto quali sono i passi per costituire un’associazione culturale con personalità giuridica.

Differenza principale tra l’associazione culturale con personalità giuridica e senza

Le associazioni culturali sono enti no profit, cioè non possono perseguire scopo di lucro, da intendere come impossibilità di dividere gli utili tra gli associati. Per portare avanti la loro attività di promozione culturale hanno bisogno di fondi e questi derivano dalle quote versate dagli associati, ad esempio quelle di iscrizione, ma anche donazioni, raccolte fondi e attività svolte (ad esempio, se l’associazione culturale ha come obiettivo la promozione della cultura teatrale e organizza spettacoli, il prezzo del bigliettocostituisce incasso da utilizzare per le attività della stessa). Naturalmente possono stipulare contratti e svolgere attività da cui derivano responsabilità verso terzi o verso le stesse parti, degli impegni economici rispondono con il patrimonio.

Bisogna però fare delle differenze, infatti, le associazioni culturali che non hanno personalità giuridica, ma che comunque devono essere costituite seguendo le disposizione di legge, rispondono dei debiti con il patrimonio dell’associazione. Se questo non è sufficiente, rispondono anche con il patrimonio personale di coloro che hanno agito in nome e per conto della società e laddove l’atto costitutivo lo preveda, rispondono anche con il patrimonio degli associati.

Vuoi leggere un approfondimento su chi risponde dei debiti dell’associazione culturale? Puoi trovarlo QUI.

Come nasce un’associazione culturale con personalità giuridica: atti pubblici

Per evitare questo rischio la soluzione è creare un’associazione culturale con personalità giuridica, vedremo ora i passi. Alcune incombenze sono comuni, cioè devono essere espletate sia per la costituzione di un’associazione culturale senza personalità giuridica, sia per un’associazione con personalità giuridica. Di conseguenza devono essere presenti almeno 3 soci fondatori che assumano le principali cariche previste per l’associazione stessa: assemblea, presidente, consiglio direttivo.

Per poter procedere è necessario redigere atto costitutivo, definito dai giuristi come  un contratto plurilaterale e aperto in quanto altre persone successivamente possono aderire diventando così associati, e statuto dell’associazione in cui sono delineate le regole per il funzionamento dell’associazione. Su questo punto c’è una prima differenza tra associazione culturale con personalità giuridica o riconosciuta e quella senza personalità giuridica, infatti gli elementi necessari di questi atti sono uguali, ma per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica devono essere redatti alla presenza di un notaio, devono quindi avere la forma dell’atto pubblico e sottoscritti da tutti gli associati presenti al momento della fondazione dell’associazione stessa.

Patrimonio

Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e quindi la separazione tra il patrimonio dell’associazione e quella degli associati, evitando così che i creditori possano aggredire il patrimonio degli associati, occorre ovviamente costituire un patrimonio iniziale su cui i creditori possono trovare soddisfazione. Di conseguenza per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, l’associazione culturale deve costituire un patrimonio il cui valore minimo è 15.000 euro.

Registrazione dell’associazione presso la Prefettura

Per procedere è necessario quindi richiedere il codice fiscale e la registrazione dell’ente, per ottenere questi occorre versare l’imposta di registro e applicare le marche da bollo sulle 2 copie dell’atto costitutivo e dello statuto. Solitamente il costo totale è di circa 300 euro, infatti è necessario inserire una marca da bollo da 16 euro ogni 100 righe o due fogli (quattro facciate).

Se si ha intenzione, attraverso l’associazione culturale riconosciuta di svolgere delle attività commerciali che diventano parte dell’attività istituzionale, occorre avere anche la partita IVA che va a costituire un ulteriore costo per la sua gestione in quanto è necessario rivolgersi a un commercialista. A questo proposito occorre ricordare che le entrate istituzionali delle associazioni no profit o senza scopo di lucro sono detassate.

Per ottenere il riconoscimento la domanda deve essere presentata presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l’associazione stessa, alla domanda devono essere allegati gli atti visti, cioè atto costitutivo e statuto che devono seguire le regole indicate dall’articolo 16 del Codice Civile “L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede nonchè le norme  sull’ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione

Controlli della Prefettura

Al momento del deposito della domanda per l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, la Prefettura rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta richiesta. Entro 120 giorni dalla data di presentazione, se la documentazione è idonea, cioè rispetta le condizioni previste dalla legge, si può ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con atto del Prefetto. Ricordiamo che lo scopo deve essere possibile e lecito e il patrimonio deve essere adeguato al raggiungimento dello scopo, inoltre la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata. Nel caso in cui rilevi dai controlli effettuati che lo scopo non appare lecito e possibile o che il patrimonio sia insufficiente, la Prefettura entro 30 giorni richiede delle integrazioni o modifiche.

Il Codice del Terzo Settore e il RUNTS 2021

Deve però essere ricordato che tale disciplina può oggi essere considerata transitoria in quanto è stato emanato il Codice del Terzo Settore. Questo prevede l’istituzione del RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in cui devono confluire tutti i dati presenti nel Registro delle Persone Giuridiche detenuto dalle Prefetture.

Il RUNTS prevede dei tempi inferiori per i controlli sull’atto costitutivo e sullo Statuto, cioè il notaio deve depositare l’atto costitutivo e lo statuto presso il RUNTS entro 20 giorni dalla loro stipula, ed entro 60 giorni la richiesta di iscrizione deve essere apporvata, in caso di mancata risposta/conferma da parte del RUNTS, si applica il principio del silenzio diniego . Di fatto l’entrata in vigore del RUNTS è slittata nuovamente dopo diverse proroghe e di conseguenza si applica ancora la procedura vista in precedenza e da espletare presso la Prefettura.  Ciò almeno fino al 2022, sperando in tempi brevi di avere l’attuazione di questa importante riforma.

Per un approfondimento sul RUNTS leggi QUI.

Ulteriori oneri per la costituzione dell’associazione con personalità giuridica

Tra gli oneri che affiancano la costituzione di un’associazione culturale riconosciuta o con personalità giuridica vi è l’apertura di un conto corrente, lo stesso è necessario per depositare le somme. Naturalmente anche questo ha un costo di gestione.

Dalla disamina vista emerge che per aprire un’associazione culturale con personalità giuridica è necessario avere una certa disponibilità economica questo è il motivo per cui molte associazioni culturali almeno nella fase iniziale svolgono le loro attività senza ottenere il riconoscimento della personalità giuridica. Questa scelta merita certamente attenzione alla gestione perché coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione possono ritrovarsi a dover rispondere con il loro patrimonio, ma non preclude alcuna altra possibilità, infatti per ottenere i benefici fiscali previsti dal Codice del terzo Settore per gli Enti del Terzo Settore, ETS, non è necessario avere personalità giuridica, così come questa non è richiesta per poter ottenere il 2×1000.

Se vuoi conoscere maggiori dettagli sul 2×1000 alle associazioni culturali leggi questo ARTICOLO.