Coppie di fatto e convivenze di fatto, similitudini ma anche differenze: cerchiamo di capirne di più.
Due persone che convivono e si amano come due coniugi ma che non si sposano (diritto non concesso alle coppie omosessuali) o non formalizzano un unione civile, e se non registrano la loro unione in Comune restano una coppia di fatto. Ossia, come tutte le convivenze non riconosciute giuridicamente dalla legge italiana, sono decisamente molto meno tutelate (se non dalla giurisprudenza).
La Legge Cirinnà del 2016 ha determinato una svolta, affermando che la famiglia non è più esclusivamente quella fondata sul matrimonio, ma su una comunione di vita materiale e spirituale, motivo per il quale, anche i conviventi (coppie di fatto) godono di una gran parte dei diritti riconosciuti alle coppie sposate.
Con la stessa legge, nasce un provvedimento che indica quali sono i diritti e i doveri di due persone conviventi che non siano sposate.
Nonostante non siano disciplinate dalla legge, la giurisprudenza ha fornito nel corso del tempo una serie di tutele nei confronti delle coppie di fatto, incluse stati di crisi e cessazione dell’unione.
In caso l’abitazione oggetto della convivenza è di proprietà esclusiva di un partner, alla cessazione della relazione l’altro partner continua a vantare un diritto di possesso. Se la casa in questione è in locazione, egli può subentrare nel relativo contratto fino alla scadenza naturale.
In caso di figli, la legge non distingue tra quelli nati durante il matrimonio e quelli nati da una relazione extraconiugale o di persone conviventi. Per tale motivo, hanno sempre diritto a ricevere un mantenimento, l’istruzione e l’educazione, possibilmente con l’affetto dei genitori e familiare.
Se uno dei conviventi muore per un illecito altrui, ad esempio vittima di un incidente stradale, il superstite ha diritto ad essere risarcito al posto del defunto, sempre che venga stabilito che la convivenza era stabile e sarebbe durata nel tempo. Quindi, anche in assenza di un matrimonio, si può ricorrere al giudice per richiedere e ottenere il risarcimento.
A differenza di quanto non accada con i conviventi di fatto, le coppie di fatto non hanno diritto al mantenimento post separazione, salvo diverso accordo scritto. Viene meno il diritto all’eredità, salvo diverse disposizioni testamentarie. Non sussiste la pensione di reversibilità.
La convivenza di fatto sussiste quando due persone maggiorenni sono stabilmente unite da sentimenti di coppia ma anche da reciproca assistenza non solo materiale, bensì morale. E’ necessario che la coppia abbia una comune residenza e che risulti iscritta allo stesso stato di famiglia. Sono esclusi i rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti e di vincoli di matrimonio o di unione civile.
Per ottenere la registrazione in Comune va provata la convivenza di fatto. Si può farlo tramite autocertificazione in carta libera e presentata al comune di residenza, nella quale i conviventi dichiarano di convivere allo stesso indirizzo. A seguito degli accertamenti, il Comune rilascerà il certificato di residenza e stato di famiglia.
In realtà, è bene sottolineare che non sempre è necessaria l’autocertificazione, in quanto sono sufficienti documenti e testimonianze.
Quando c’è una convivenza di fatto nascono i seguenti diritti e doveri:
La dichiarazione di convivenza di fatto conclusa deve essere dichiarata attraverso un modulo da presentare di persona al Comune di residenza, oppure via fax o PEC.
La cessazione della convivenza per separazione consente al partner in stato di bisogno a percepire vitto e alloggio per il proprio sostentamento. In caso di figli, si può raggiungere un accordo tramite ricorso al tribunale. Spetterà al giudice decidere anche sul mantenimento e l’assegnazione dell’abitazione familiare.
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