Esenzione IRAP in agricoltura: a quali aziende si applica?

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L’IRAP è l’Imposta Regionale Attività Produttive e si applica a tutti coloro che svolgono attività di impresa, si è visto che sebbene sia un’imposta regionale, le Regioni hanno un limitato potere. In precedenza abbiamo delineato in modo generico chi sono i soggetti che devono presentare la dichiarazione IRAP e tra questi abbiamo visto che vi sono le imprese che operano nel settore agricolo. In merito ad esse occorre però fare delle precisazioni, infatti vi è l’esenzione IRAP in agricoltura per alcune tipologie di aziende.

Vuoi conoscere chi sono i soggetti che devono presentare la dichiarazione IRAP? Leggi:  Chi è obbligato a presentare la dichiarazione IRAP? Scopriamolo insieme

 Esenzione IRAP in agricoltura 2021

La Legge 2008 del 2015 ha previsto importanti novità per il settore dell’agricoltura e in particolare l’esenzione IRAP a partire dal periodo di imposta 2016.

L’esenzione non riguarda tutti e in particolare riguarda esclusivamente il reddito agrario rientrante nella disciplina dell’articolo 32 del TUIR .

L’articolo 32 del Testo Unico Imposte sul Reddito  prevede che rientrino tra le attività agricole idonee a produrre l’esenzione IRAP quelle:

  • dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
  • le attività di allevamento con connessa coltivazione di terreno che producono alimentazione per animali e riescono a garantire almeno ¼ dei mangimi necessari per l’allevamento stesso;
  • attività di agricoltura mediante l’uso di strutture fisse o mobili (serre), le stesse però non devono occupare più della metà della superficie disponibile;
  • rientrano nella esenzione IRAP anche le attività previste dall’articolo 2135 del codice civile comma terzo. Lo stesso recita: “ Si  intendono  comunque  connesse  le  attività,  esercitate   dal medesimo  imprenditore  agricolo,   dirette  alla   manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione  e  valorizzazione che  abbiano  ad  oggetto  prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla coltivazione del fondo o del bosco  o  dall’allevamento  di  animali, nonché le  attività  dirette  alla  fornitura  di  beni  o  servizi mediante  l’utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse dell’azienda   normalmente    impiegate    nell’attività    agricola esercitata,  ivi  comprese  le  attività   di   valorizzazione   del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero  di  ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. In sintesi vengono considerate rientranti nel reddito agrario le attività di trasformazione dei prodotti, ad esempio la realizzazione di marmellate con i frutti dell’azienda agricola.

Cosa succede per cooperative e consorzi

I soggetti ora visti, cioè le aziende agricole, in realtà rientravano già in un regime agevolato IRAP, in quanto la loro aliquota era ridotta rispetto a quella generalmente applicata ed era dell’1,9%, ma a partire dal periodo di imposta 2016 non devono presentare la dichiarazione IRAP e non sono tenute al pagamento. .

Ai fini dell’esenzione IRAP sono equiparati agli imprenditori agricoli anche le società cooperative e i consorzi che  forniscono servizi ai settori selvicolturali, ad esempio cooperative che si occupano di realizzare opere idrauliche, e alle cooperative che si occupano di allevamenti di animali con mangimi ottenuti per almeno ¼ dai terreni degli altri soci della cooperativa. In questo caso si parla anche di stalle sociali.

Attività agricole che non godono dell’esenzione IRAP

Non rientrano nelle previsioni dell’articolo 32 del TUIR i redditi derivanti da:

  • attività di allevamento con terreni che non siano in grado di assicurare una certa autosufficienza e cioè la capacità di produrre almeno ¼ dei mangimi necessari per lo stesso allevamento;
  • agriturismi se aderiscono al regime forfettario;
  • attività connesse alla produzione di energia elettrica oltre la franchigia prevista nella legge 266 del 2005 comma 423. Lo stesso assimila al reddito agrario, assimilabile a quello previsto dall’articolo 2135 del codice civile, comma 3°  l’energia prodotta da fonti rinnovabili agricole sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli. Di conseguenza eccedendo tali limiti di produzione non si è più nell’ambito del reddito agrario ed è necessario presentare la dichiarazione IRAP;
  • attività dirette alla produzione di servizi.