Gli studenti sono molto interessati al funzionamento del modello ISEE Università, in quanto serve per ricevere eventuali riduzioni sulle tasse universitarie e per avere accesso ad altre agevolazioni inerenti il diritto allo studio. E’ indispensabile conoscere la composizione del nucleo familiare per la determinazione del calcolo dell’Indice della Situazione Economica Equivalente.
La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) più comunemente conosciuta come dichiarazione ISEE, comprende i redditi percepiti e i patrimoni immobiliari e mobiliari posseduti da ognuno dei componenti del nucleo familiare nell’anno di riferimento. Dal 1° gennaio 2015 non è più sufficiente presentare un unico ISEE per richiedere ai vari benefici economici, bensì, sono nate diverse tipologie, in particolare per prestazione universitarie, il quale ISEE capita di sovente che non coincida con quello ordinario.
Lo studente risulta a carico dei genitori sposati, anche se la sua residenza è diversa da quella del nucleo familiare a patto che il suo reddito sia non superiore a 4000 euro fino al compimento dei 24 anni, non superiore ai 2840,54 euro annui se di età pari o superiore ai 24 anni. Ciò significa che nel calcolo del relativo ISEE si tiene conto anche dei redditi e patrimoni dei genitori componenti lo stesso nucleo dello studente.
Lo studente risulta non essere a carico dei genitori sposati, quindi escluso dal relativo nucleo, solo in presenza di determinate caratteristiche:
Anche se lo studente richiedente l’ISEE è sposato ma ha una diversa residenza anagrafica da quello del coniuge, fanno parte dello stesso nucleo familiare in quanto sposati anche se non conviventi. Ad esempio, il coniuge iscritto all’AIRE è attratto dal nucleo anagrafico del coniuge residente in Italia. Se titolare di reddito, deve indicarne il lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza (la conversione in euro fa riferimento al 31/12 dell’anno di riferimento del reddito).
Quando uno dei due coniugi ha una diversa residenza, chi richiede l’ISEE deve indicare la sua residenza, se lo stato di famiglia preso come riferimento è il suo. Diversamente, quella del coniuge. In mancanza di un accordo, va indicata l’ultima residenza familiare comune. Se anche questa è assente, va presa in considerazione la residenza del coniuge di maggior durata.
Nel caso uno dei coniugi abbia stabilito la propria residenza in una caserma, in un istituto di cura, religioso o di detenzione, va preso in considerazione ai fini ISEE lo stato di famiglia dell’altro coniuge.
Tuttavia, esistono dei casi in cui i genitori sposati dello studente che richiede l’ISEE Università, hanno residenza differente, costituendo due nuclei familiari distinti:
Qualora i coniugi siano separati legalmente ma vivono ancora sotto lo stesso tetto, chi presenta l’ISEE è tenuto ad inserire anche l’ex partner nella dichiarazione, in quanto risultanti nello stesso nucleo. Redditi personali e patrimoni del genitore separato vanno inseriti, ciò vale fino a quando non sposterà la propria residenza.
Non coniugati ma residenti nella stessa abitazione, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Andrà dunque presentato il modello Isee ordinario, con una particolarità: nel quadro FC1, alla voce “relazione”, il genitore diverso dal dichiarante deve essere indicato con ruolo “P-altra persona nel nucleo”, come per i separati conviventi.
Il minorenne sposato rientra nel nucleo familiare del genitore con il quale convive o in quello dell’affidatario in caso di pre-adozione. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante. Stesso discorso qualora sia in affidamento temporaneo, a meno che il genitore affidatario lo consideri parte del proprio nucleo familiare.
Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne fa parte del nucleo del genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell’anno di produzione dei redditi considerati, oppure, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo di uno dei genitori, da lui identificato. In assenza di carico fiscale, il figlio maggiorenne forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per il figlio.
Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica, per motivi religiosi, di cura, militari, di pena e simili, è considerato nucleo familiare a sé, a meno che non debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge. Ai fini del calcolo ISEE universitario, la legge prevede che il genitore che abbia riconosciuto il richiedente la prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l’altro genitore, sia attratto nel nucleo familiare del figlio richiedente la prestazione, ma nel rispetto di determinate condizioni.
Pertanto il genitore non convivente entra a far parte del nucleo del figlio qualora non si trovi in nessuna delle seguenti situazioni:
Nel caso il genitore non convivente e non coniugato con l’altro genitore, si trovi in una delle prime due situazioni sopra riportate e non si trovi in una delle situazioni successive sopra riportate, all’ISEE del nucleo familiare dello studente richiedente la prestazione, andrà sommata una componente aggiuntiva calcolata sul genitore non convivente.
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