Pensione quota 100 dopo il 2021: il diritto è cristallizzato, come si esercita?

I contribuenti che raggiungeranno i requisiti anagrafici e contributivi per la formula di pensione anticipata quota 100 nel corso del 2021, o che li abbiano raggiunti negli anni precedenti, possono accedere alla misura anche nel 2022. In tal caso, la domanda di pensionamento va presentata nel prossimo anno. Il chiarimento arriva direttamente dal decreto legge che ha istituito il meccanismo di uscita anticipata risalente a inizio 2019.

Requisiti della quota 100: uscita dai 62 anni con 38 anni di contributi

La precisazione è particolarmente importante per la circostanza che le pensioni nella formula della quota 100 termineranno la loro sperimentazione il 31 dicembre 2021. Ciò significa che, a partire dal 1° gennaio 2021, non potranno andare in pensione con quota 100 i contribuenti che matureranno, nel prossimo anno, 38 anni di contributi all’età minima di 62 anni. Ma nel 2022 potranno andare in pensione con quota 100 i contribuenti che i requisiti li hanno raggiunti entro il 31 dicembre 2021.

Quota 100, requisiti da raggiungere entro il 31 dicembre 2021 altrimenti si subirà lo ‘scalone’

Per chi maturerà i requisiti nel 2022, in assenza di nuove misure previdenziali o di incompatibilità con i meccanismi alternativi di uscita attualmente in vigore, si prospetta un’attesa di 5 anni per andare in pensione. I contribuenti in questa situazione dovranno attendere, infatti, i 67 anni della pensione di vecchiaia o continuare a lavorare fino a raggiungere almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per la pensione anticipata. Si tratta del cosiddetto “scalone” previdenziale.

Pensioni quota 100: domanda 2022 con i requisiti maturati nel 2021

Sulla base di quanto chiarito dall’articolo 14 del decreto legge 4 del 2019, i lavoratori che perfezionano i requisiti per la quota 100 nel periodo tra il 2019 e ail 2021 possono conseguire la prestazione previdenziale anche successivamente. Nello specifico, in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra. Il decreto legge, poi convertito nella legge 26 del 2019  (“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”), specifica quanto segue: “Il diritto alla ‘pensione quota 100’ acquisito nel triennio 2019-2021 potrà essere esercitato anche successivamente al 31 dicembre 2021 e l’età anagrafica dei 62 anni non sarà ‘indicizzata’ alla cosiddetta ‘speranza di vita’”.

Pensioni anticipate a quota 100 e finestre mobili

Peraltro, nella scelta di uscita con quota 100 e di posticiparne la domanda pur avendo già maturato i requisiti, è necessario considerare le finestre mobili. La pensione anticipata che matura a partire dai 62 anni unitamente ad almeno 38 anni di contributi prevede una finstra di tre mesi. Ciò significa che per la decorrenza della pensione occorre attendere 90 giorni dalla maturazione del requisito.

Finestra mobile della quota 100 nella Pubblica amministrazione e scuola

Per i lavoratori della Pubblica amministrazione, invece, la finestra è di 6 mesi. Fanno eccezione i dipendenti del comparto scuola per i quali varia la decorrenza delle pensioni a quota 100. Infatti, tale decorrenza è fissata al 1° settembre dell’anno in cui raggiungono i requisiti. Pertanto, se i dipendenti scuola dovessero maturare la quota 100 entro la fine del 2021, devono aver già inoltrato le dimissioni entro il 7 dicembre 2020. Il rimando della presentazione della domanda di quota 100 farebbe trascorrere anche il periodo di finestra mobile.

Quota 100: il requisito anagrafico dei 62 anni rimane invariato alla speranza di vita

Lo stesso decreto legge 4 del 2019 ha escluso, inoltre, la possibilità che il requisito anagrafico dei 62 anni possa innalzarsi per la variazione della speranza di vita. In realtà, i requisiti anagrafici delle pensioni sono rimasti stabili negli ultimi anni. La pensione di vecchiaia è fissata a 67 anni e non subirà variazioni anche nei prossimi anni.

‘Cristallizzazione’ requisiti di uscita delle pensioni anticipate

La pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (per gli uomini) e di 41 anni e 10 mesi (per le donne) rimarrà invariata fino al 2026. E’ stato lo stesso decreto 4 del 2019 a bloccare il requisito dei versamenti richiesti per l’uscita senza considerare l’età anagrafica. Indipendentemente da quanto stabilito dal decreto legge 4 del 2019, l’età della pensione non sarebbe comunque variata parallelamente agli altri meccanismi di pensionamento.

Pensioni quota 100 e non cumulabilità con i redditi da lavoro

E’ importante sottolineare che il rinvio della pensione a quota 100 al 2022, pur con la maturazione dei requisiti nel 2021, deve essere attentamente valutato nel caso si continui a lavorare. Infatti, lo stesso articolo 14 del decreto 4 del 2019 disponde il divieto di cumulo dei redditi da lavoro con la pensione a quota 100. Nel dettaglio, la pensione con quota 100 è incumulabile con redditi da lavoro, da dipendente o da autonomo. Fa eccezione il reddito derivante dal lavoro autonomo svolto occasionalmente nel limite dei 5.000 euro lordi annui.

Quando inizia e finisce il divieto di cumulo pensione-lavoro della quota 100

Il limite del cumulo dei redditi si applica nel periodo che intercorre dalla data di decorrenza della pensione a quota 100 e la data di maturazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia. Dunque tale limite, secondo i requisiti attuali, incombe fino al compimento dei 67 anni di età, indicizzabile alla speranza di vita.
C. P.

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