Con il decreto legge numero 4 del 2019 sono diventati tre i metodi per il riscatto degli anni di laurea. Al riscatto ordinario e a quello per inoccupati, infatti, si è aggiunto il riscatto agevolato. Tutti e tre i metodi consentono al contribuente di ridurre il periodo che lo separa dalla pensione. Inoltre, il contribuente può ottenere un importo proporzionalmente più alto in base a quanto versato. Proprio la proporzione tra quanto versato ai fini del riscatto e gli effetti e aspettative sulla futura pensione confermano la possibilità di interrompere il pagamento delle rate previste per il riscatto stesso.
L’interruzione è valida per tutte e tre le tipologie di riscatto della laurea previste:
In linea generale, con il riscatto ordinario si procedere al pagamento di un costo per il riscatto degli anni universitari variabile. Per chi rientri nel sistema retributivo, ovvero con contributi prima del 1995, il riscatto si calcola in base al sistema della riserva matematica. Tale meccanismo quantifica il beneficio sulla futura pensione considerando sia l’età che altre caratteristiche del contribuente.
Per studi universitari che si collocano dopo il 1995 il calcolo di quanto costa il riscatto si ottiene da una formula matematica che prevede di moltiplicare il reddito dei 12 mesi precedenti la domanda per la percentuale di imponibile (per il lavoro alle dipendenze è del 33%). Il riscatto per gli inoccupati prevede, in maniera simile, l’applicazione della percentuale a forfait del 33%, pari all’imponibile figurativo del reddito minimo.
Il riscatto previsto dal decreto legge numero 4 del 2019 si chiama agevolato perché consente di pagare poco più di 5 mila euro per ogni anno da riscattare. In tutti i casi indicati, ci si chiede se il contribuente che abbia pagato un certo numero di rate del riscatto di laurea, possa sospendere il pagamento. E, in questo caso, se vedrà comunque riconosciuti i mesi pagati fino al momento della sospensione in vista di un assegno di pensione più alto e di una uscita prima dal lavoro.
La risposta se il pagamento delle rate del riscatto di laurea si possa interrompere è positiva. Nel senso che il contribuente può interrompere il pagamento delle rate usufruendo dei benefici proporzionalmente a quanto già pagato. E, pertanto, ai fini della futura pensione, il contribuente si vedrà riconoscere il riscatto limitatamente agli anni per i quali ha versato quanto previsto. Inoltre, anche dopo l’interruzione del pagamento delle rate, il contribuente può decidere di riprendere i pagamenti con la rideterminazione delle rate.
Nel caso in cui si decida di non pagare la prima rata, oppure l’unica rata se si è scelto di versare quanto dovuto per il riscatto della laurea in un’unica soluzione, la domanda decade. Nel caso in cui, invece, non si pagano le rate successive, sarà l’Inps a interrompere gli effetti della domanda di riscatto laurea. Tuttavia, i periodi per i quali sono stati effettuati i pagamenti rimangono validi ai fini della futura pensione.
La rinuncia a pagare la prima (o unica) rata del riscatto della laurea, o l’interruzione successiva non preclude mai la possibilità di procedere con una nuova domanda di riscatto. Inoltre, è importante ricordare che il riscatto può essere parziale, anche di una sola settimana. E può essere richiesto in più momenti, sempre per la parte residua non ancora saldata.
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