Sanzioni fiscali tributarie, non ricadono sugli eredi

evasione di necessità

Gli eredi non sono obbligati a pagare le sanzioni fiscali del congiunto venuto a mancare. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n 6500/2019 ha chiarito che le sanzioni pecuniarie amministrative previste per la violazione delle norme tributarie non si trasmettono agli eredi, visto il loro carattere afflittivo.

Le sanzioni tributarie non si ereditano

Nel caso in questione esaminato, il testatore aveva omesso o errato un versamento relativo all’IMU in relazione a un terreno edificabile. I figli del de cuius che aveva pagato l’imposta come se l’appezzamento fosse agricolo, quindi, in misura molto minore rispetto a quanto non comporterebbe l’entità del pagamento di un terreno su cui è possibile costruire hanno presentato ricorso in Cassazione opponendosi all’atto impositivo dopo che la Ctp e la Ctr Roma avevano dato ragione al Fisco. La sezione tributaria della Cassazione ha accolto il ricorso degli eredi, spiegando nella sentenza che le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme tributarie hanno carattere afflittivo, quindi, da inquadrarsi nella categoria dell’illecito amministrativo di natura punitiva, disciplinato dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981, in quanto commisurate alla gravità della violazione e alla persona del trasgressore, con la conseguenza che ad esse si applica il principio generale fissato dall’articolo 7 della legge n. 689/1982 di cui sopra, secondo il quale gli eredi non sono tenuti al pagamento della somma dovuta (Cass. civ. sez. V., 28/05/2008, n.13894; Cass. civ. sez V 15.10.2018, n. 25644)..

IMU su terreno edificabile

Sul caso del versamento dell’IMU, i giudici di Cassazione hanno confermato l’interpretazione del Fisco. Ossia, che ai fini dell’applicazione dell’IMU è da considerarsi edificabile solo se usato a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo; ciò determina quella che può considerarsi una vera e propria “impennata” di valore rilevante ai fini fiscali (cfr. Cass. s.u. n. 25506/2006 cit.; Cass. sez. V n. 4952/2018).

Per tutto questo, il ricorso iniziale del contribuente è stato accolto limitatamente alle sanzioni che così non sono state pagate, tuttavia, gli eredi sono tenuti al pagamento dell’imposta chiesta dal Comune. Relativamente all’IMU, la Giurisprudenza tende a considerare l’imposta non spettante agli eredi, bensì al coniuge superstite che continua ad abitare in casa sua. Molto, dipende dallo specifico contesto. In conclusione, la Corte di Cassazione conferma che l’imposta va pagata ma che le eventuali sanzioni non sono trasmissibili agli eredi, in nessun caso.

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