Cosa avviene ai fini fiscali e della dichiarazione dei redditi con il 730 se un figlio paga la visita della madre? Il quesito si pone allorché la madre ha una propria abitazione e un proprio reddito e debba fare una visita specialistica in una struttura privata non convenzionata con il Sistema sanitario nazionale. E il figlio voglia pagare con mezzi tracciabili, ovvero il bancomat, la fattura intestata alla madre. Quest’ultima potrà detrarre nel suo 730 la spesa per la visita?
La risposta è positiva ed è garantita anche dall’interpello numero 484 del 2020 al quale ha dato risposta l’Agenzia delle entrate. La madre è legittimata a utilizzare la detrazione della spesa sanitaria specialistica anche quando sia stato il figlio a pagarla. Il pagamento deve intendersi in via anticipata e provvisoria da parte del figlio con mezzi tracciabili. Proprio nell’interpello dell’Agenzia delle entrate si afferma un importante principio in merito. Ovvero che l’onere fiscale possa essere considerato sostenuto dal contribuente al quale sia intestato il documento di spesa. E non rilevandosi, a questo proposito, l’esecutore materiale del pagamento. Quest’ultimo aspetto attiene ai rapporti interni tra le parti.
Il caso sottoposto al parere dell’Agenzia delle entrate riguarda proprio la richiesta di chiarimento su una prestazione medica effettuata nel 2020 presso una struttura sanitaria privata, non convenzionata con il SSN. Il pagamento della prestazione è stato effettuato tramite carta bancomat del figlio. Nel rapporto tra le parti, l’istante ha rimborsato successivamente, in contanti, il figlio della spesa anticipata. L’istante chiede se, per il pagamento della prestazione sanitaria, possa beneficiare della detrazione fiscale del 19% della spesa risultante in fattura e intestata all’istante stesso anche se pagata con il bancomat intestato al figlio.
Il caso in esame è frequente negli anziani che non sono obbligati ad avere un bancomat, una carta di credito o un pagamento tracciabile. Questa circostanza impedirebbe loro di poter beneficiare delle detrazioni previste dalla legge a meno che non riescano a dimostrare che le spese siano state sostenute mediante l’utilizzo di un metodo di pagamento tracciabile intestato a una persona diversa dall’intestatario del documento fiscale alla quale spetterebbe la detrazione.
Nel parere espresso dall’Agenzia delle entrate sul caso, si fa riferimento al comma 679 dell’articolo 1, della legge del 27 dicembre 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020 (legge di Bilancio 2020). Nell’articolo si precisa che “ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo numero 241 del 9 luglio 1997”. Per altri sistemi di pagamento, la norma intende quelli che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore. Il fine è quello di permettere i dovuti controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
È importante sottolineare che tale disposizione, tuttavia, non si applica alle spese sostenute per l’acquisto dei medicinali e dei dispositivi medici. E nemmeno alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da quelle private ma accreditate al Servizio sanitario nazionale.
È altresì necessario assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento fatto da un altro soggetto. Ai fini, dunque, della dichiarazione dei redditi, è necessario produrre i documenti al Caf, al professionista abilitato, e l’opportuna conservazione per la produzione all’Amministrazione finanziaria. Il contribuente deve dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante prova cartacea del pagamento o della transazione. A tal fine vanno bene:
Se i documenti indicati dovessero mancare, la dimostrazione del pagamento tracciabile può avvenire mediante annotazione in fattura, nella ricevuta fiscale o nel documento commerciale. L’annotazione deve essere fatta dal percettore delle somme che cede il bene o presta il servizio.
Da tutte le considerazioni sulle nuove disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce dunque parere favorevole al fatto che il contribuente possa utilizzare il bancomat del figlio per pagare le spese detraibili a lui riferite. Sussiste l’obbligo della tracciabilità, senza perdere il beneficio della detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dall’intestatario il documento di spesa.
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