Le persone fisiche e i condòmini non persone fisiche accedono alle agevolazioni fiscali del superbonus 110%. Sono esclusi dalle singole unità immobiliari, pertanto, le imprese, le società e i professionisti. Non sono richiesti requisiti particolari per le spese sulle parti comuni che possono riguardare, invece, sia le imprese che i professionisti.
Al di fuori del superbonus 110%, le detrazioni Irpef o Ires sui lavori edili standard, si applicano anche alle società e ai professionisti, oltre alle persone fisiche. Detti lavori, inoltre, riguardano tutti gli immobili e, per l’antisismico, tutti i contribuenti e tutte le costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. Per il superbonus 110%, invece, occorre far riferimento ai commi 9 e 10 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, ovvero il numero 34 del 19 maggio 2020. In questi articoli sono indicati chi sono i beneficiari del superbonus 110%.
Il comma 9 dell’articolo 119 del decreto 34 del 2020 specifica che le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali del superbonus 110% si applicano “ai condòmini e alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”. Inoltre, beneficiano del superbonus “le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti o professioni, su unità immobiliari”.
Rientrano nelle agevolazioni del superbonus anche gli istituti autonomi delle case popolari (IACP) e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Gli IACP e relativi enti aventi la medesima finalità possono beneficiare delle agevolazioni sugli immobili di loro proprietà, anche gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Infine, tra i beneficiari rientrano anche le associazioni e società sportive dilettantistiche.
Tra i soggetti ammessi alle agevolazioni fiscali del superbonus 110% il decreto 34 del 2020 ha ammesso i condòmini. A questa tipologia di soggetti è riconosciuta la ripartizione della detrazione inerente le spese sulle parti comuni del condominio, in base alla suddivisione millesimale degli edifici oppure in relazione ai criteri determinati dall’assemblea condominiale.
Per i condòmini non vi sono particolari requisiti sui lavori che interessano le parti comuni. Limitatamente alle parti comuni, però, possono concorrere al superbonus sia le persone fisiche che le imprese e i professionisti. Tra le imprese sono ammesse anche le società di persone e di capitali. Per chi possieda delle abitazioni nel condominio interessato dagli interventi agevolati dal superbonus, non è necessario che le unità corrispondano ad abitazione principale. E pertanto, sulle parti comuni degli immobili, i condòmini (sia come persone fisiche che come professionisti o imprese) possono godere dell’agevolazione fiscale sulle spese condominiali anche per un numero maggiore rispetto alle due unità.
L’altra grande categoria dei beneficiari del superbonus 110% è costituita dalle persone fisiche. Particolarmente ambiti risultano i lavori di ecobonus, di eliminazione delle barriere architettoniche, delle misure antisismiche, dei pannelli del fotovoltaico e delle colonnine di ricarica delle autovetture elettriche. Per tutte queste tipologie di lavori sono richiesti due requisiti alle persone fisiche:
Le agevolazioni fiscali del superbonus 110% in merito alla categoria delle persone fisiche va a escludere le unità immobiliari possedute o detenute per l’attività professionale o imprenditoriale. Sono inclusi, invece, gli immobili posseduti per uso privato dalle persone fisiche, anche se hanno una posizione Iva professionale o imprenditoriale.
Peraltro, l’esclusione dal superbonus di unità immobiliari non a uso privato è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare numero 24 dell’8 agosto del 2020. Tale esclusione opera sia nei riguardi di immobili e unità immobiliari strumentali alle attività di impresa, arte o professione, sia nel caso di immobili appartenenti all’impresa come edifici immobilizzati.
Il limite massimo delle due unità immobiliari per le agevolazioni del superbonus 110% sussiste direttamente per:
La limitazione si applica indirettamente anche agli interventi per installare le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il che significa che il superbonus si applica solo se l’installazione avviene congiuntamente ad almeno uno degli interventi cosiddetti “trainanti”. Pertanto, lavori in ecobonus e sulle colonnine beneficiano del superbonus se fatti eseguire da persone fisiche, e non da professionisti o imprenditori, per il limite massimo di due unità immobiliari. Queste ultime devono essere di tipo residenziale e ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
Il limite delle due unità immobiliari non si applica innanzitutto sugli interventi antisismici e, in seconda battuta, sugli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Dunque, le persone fisiche e i condòmini possono beneficiare del superbonus 110% per queste tipologie di interventi anche per più di due costruzioni adibite ad abitazione, purché ubicate nelle zone sismiche uno, due o tre, a prescindere dall’esecuzione di lavori cosiddetti “trainanti”. Pertanto, una volta fatto il lavoro antisismico con agevolazione del superbonus, si può far svolgere anche gli interventi per i pannelli fotovoltaici e dei sistemi di accumulo, sempre con l’agevolazione fiscale.
Il limite delle due unità immobiliari non si applica anche per le parti comuni dell’edificio. Pertanto, una persona fisica che possieda più di due unità immobiliari di un unico edificio, può far svolgere gli interventi in regime di superbonus 110% sulle parti comuni. Tra gli interventi rientrano anche quelli inerenti all’ecobonus.
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