Il superbonus 110% può essere utilizzato dalle persone fisiche che svolgono attività di impresa, di arte o di professioni. Gli interventi, per rientrare nella misura, devono essere inerenti a immobili appartenenti all’ambito “privatistico”. Risultano esclusi, pertanto:
Tuttavia, gli interventi in regime di superbonus 110% possono essere ammessi anche su unità immobiliari a uso promiscuo, e dunque utilizzate anche per l’esercizio dell’arte, della professione oppure di attività di tipo commerciale. Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 19/E del 2020, stabilendo che, “nell’ipotesi di unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute”.
La stessa detrazione si applica anche per le unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche ad attività di arte e professioni per interventi rientranti nel sismabonus. Si tratta, dunque, degli interventi antisismici previsti dai commi 1 bis e 1 septies, dell’articolo 16, del decreto legge numero 63 del 2013. La stessa detrazione è prevista anche per le spese fatte dal 1° luglio 2020 inerenti a lavori antisismici rientranti nel superbonus 110%. Infine, rientrano nella stessa disciplina gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus, ovvero previsti dall’articolo 14 del decreto legge numero 63 del 2013.
Si può fare un esempio pratico di come debba essere utilizzata la detrazione fiscale prevista dal superbonus 110% nel caso di immobile a uso promiscuo. Si ipotizzi che l’abitazione, non di lusso, sia usata promiscuamente da un professionista anche come sede di ufficio e si eseguano lavori agevolati per 100.000 euro, sostenuti per la metà dal professionista e per l’altra metà dal coniuge convivente. In tal caso, il professionista può detrarre 27.500 euro in cinque anni come previsto dalla detrazione del 110% ridotta al 50% per l’uso promiscuo dell’immobile.
Il caso dell’applicazione della detrazione fiscale del superbonus 110% è stato trattato anche dall’Agenzia delle entrate che ha fornito i dovuti chiarimenti. È vero che si tratta di interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio. Tuttavia i lavori sono eseguiti su immobili residenziali adibiti in maniera promiscua all’esercizio di professioni, di arti o di attività. Pertanto, la legge ammette l’accesso al superbonus 110%, ma per entrambe le quote, quella a uso lavorativo e quella abitativa, applica una riduzione della detrazione del 50%.
Al pari, dunque, anche il coniuge convivente può detrarre la stessa cifra di 27.500 euro in cinque anni come detrazione del superbonus 110% sul costo degli interventi fatti effettuare. Pertanto, il coniuge deve attenersi alla limitazione del 50% calcolata sul costo sostenuto per i lavori. La motivazione risiede nel fatto che si tratta sempre di interventi realizzati su un’unità abitativa utilizzata in modo promiscuo.
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