Superbonus 110%, comunicazione di inizio lavori (Cilas) e altre novità del decreto ‘Semplificazioni’

Superbonus 110% e requisito APE in condominio con interventi privati, si può fare
Superbonus 110% e requisito APE in condominio con interventi privati, si può fare

Il decreto “Semplificazioni”, convertito in legge il 31 luglio scorso, ha sciolto diversi nodi procedurali del superbonus 110%. L’agevolazione fiscale riconosciuta sugli interventi a edifici e immobili per l’isolamento termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti e l’efficientamento energetico potrà giovarsi di procedure più snelle, come ad esempio la comunicazione Cilas semplificata.

La comunicazione di inizio lavori asseverata semplificata (Cilas)

La legge di conversione del decreto legge “Semplificazioni” di fine luglio 2021 ha introdotto un determinato titolo abilitativo per poter  ottenere il superbonus 110%. Si tratta della Comunicazione di inizio lavori asseverata semplificata (Cilas). Il documento, già precedentemente, consentiva al professionista di non dover attestare la conformità edilizia dell’immobile. Con il Dl Semplificazioni il titolo può essere utilizzato anche per i lavori strutturali, per le modifiche dei prospetti e per quelle delle varianti. Non vige più l’obbligo, dunque, di allegare i progetti. Il documento si può usare dal 5 agosto 2021.

I vantaggi della Cilas per il superbonus 110%

Il modello unico della Cilas consente, dunque, di ridurre i tempi per l’inizio dei lavori che consentono l’agevolazione fiscale del 110% evitando di dover recuperare le vecchie licenze edilizie. Tuttavia, il documento non sana eventuali stati di illegittimità già presenti. In altre parole, la novità sta nel fatto che viene slegata l’agevolazione fiscale dalle verifiche di conformità edilizia. Pertanto, eventuali irregolarità edilizie preesistenti possono essere sanzionate, senza tuttavia andare ad annullare l’agevolazione fiscale.

La scadenza dei lavori per il superbonus 110% e le violazioni formali

La scadenza fissata per i lavori rientranti nel superbonus 110% è al 30 giugno 2022 per i privati. Il termine è invece fissato al 31 dicembre 2022 per i condomini. Tuttavia, per snellire le procedure in vista delle scadenze, la legge è andata incontro ai contribuenti anche per quanto attiene alle violazioni formali. Si tratta di violazioni che “non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo” e che, pertanto, non fanno venir meno l’agevolazione fiscale del 110%. Sono fatti salvi, dunque, gli errori in buona fede, come quelli che si possono commettere sul costo di un componente o su un calcolo. Infine, quanto non si tratta di errori lievi e formali, il contribuente perde il 110% solo per il singolo lavoro ritenuto non regolare e non su tutto il cantiere.

Le distanze nei cappotti termini del superbonus 110% e la modifica delle finestre

Novità arrivano per una categorie di lavori “trainanti” riguardanti  l’isolamento termico degli edifici, ovvero i cosiddetti “cappotti termici“. Per questa tipologia di lavori la legge permette di derogare alle distanze minime tra gli edifici cosi come fissate dal Codice civile. Sulle finestre, invece, è arrivata l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate (interpello 524/21) che ha chiarito la loro modifica. Il chiarimento dell’Agenzia consiste nel fatto che è possibile cambiare forma alle finestre senza, tuttavia, cambiare la superficie complessiva.

Le modifiche del sismabonus

Alcune novità riguardano, poi, il sismabonus. Innanzitutto è allungata a 30 mesi (da 18 mesi) la scadenza per la vendita delle case ricostruite dalle imprese con il sismabonus acquisiti. La stessa scadenza è allungata anche per gli acquirenti: entro due anni e mezzo (dalla precedente scadenza dei 18 mesi) chi ha acquistato la prima casa e usufruisce del superbonus 110%, ha l’obbligo di trasferirsi. Un’altra novità riguarda il sismabonus e le villette. A tal proposito c’è stata l’apertura in merito alla possibilità di beneficiare del superbonus 110% antisismico sulle singole villette a schiera, senza la necessità di dover prendere in considerazione la cosiddetta “unità strutturale”.