Il venditore porta a porta può svolgere la propria attività senza partita Iva se il suo reddito non supera i 5mila euro all’anno. Entro tale limite, infatti, il venditore è considerato operatore economico occasioale e pertanto non è obbligato ad aprire la partiva Iva. Nel caso di venditore con partita Iva, con redditi sopra i 5mila euro, scatta l’obbligo alle regole Iva ordinarie. Tra gli obblighi si comprende anche il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti dei beni e dei servizi riguardanti l’attività svolta.
Sul punto è intervenuta anche l’Agenzia delle entrate con la risoluzione numero 18/E/2006. L’Agenzia è stata chiamata a espireme il proprio parere in merito al trattamento fiscale da riservare, ai fini Iva, alle provvigioni erogate agli incaricati alla vendita diretta a domicilio. Secondo le novità introdotte dalla legge numero 173 del 17 agosto 2005, l’incaricato alla vendita diretta a domicilio è “colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttametne o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisti presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio”.
Il comma 4 dell’articolo 3, della legge numero 173 del 2005 qualifica come occasionale l’attività dell’addetto alla vendita diretta a domicilio, senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia, fino a conseguire un reddito all’anno non superiore ai 5.000 euro. L’Associazione scrivente che ha chiesto il parere dell’Agenzia delle entrate intende la norma nel senso che fino al raggiungimento del reddito annuo di 5.000 euro, il soggetto addetto ad attività di vendita diretta a domicilio non si debba considerare passivo ai fini Iva.
Il limite individuato dall’articolo in questione comporta, per i soggetti addetti alle vendite a domicilio, l’assoggettamento ad Iva delle provvigioni percepite nell’esercizio della propria attività. Dalla norma ne consegue che il limite dei 5.000 euro si intende come reddito e non come volume d’affari. Pertanto, nel verificare il superamento del tetto, si vanno a verificare anche le eventuali spese collegate con lo svolgimento dell’attività porta a porta.
Per la determinazione delle spese del venditore porta a porta si fa riferimento al comma 6 dell’articolo 25 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973. L’articolo prende in considerazione proprio i venditori a domicilio. Infatti stabilisce che “i compensi siano assoggettati a imposizione attraverso l’applicazione di una ritenuta alla fonte con l’aliquota applicabile al primo scaglione di reddito commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito”. Pertanto, l’attività dei venditori porta a porta si intende abituale, e dunque rilevante ai fini Iva, se nell’anno solare si percepisce un reddito, al netto della deduzione forfettaria delle spese indicata dall’articolo 25 bis, superiore a 5.000 euro.
Si può ben definire anche il momento in cui il venditore porta a porta deve aprire la partita Iva. L’obbligo all’Iva scatta alla prima operazione che comporta il superamento della soglia dei 5.000 euro. Questa interpretazione è coerente con l’orientamento espresso dall’Inps nella circolare numero 103 del 2004. L’Inps ha esprsso il chiarimento in merito all’obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli incaricati alla vendita diretta. Nel dettaglio, l’articolo 44 del decreto legge numero 269 d del 2003 dispone proprio che “a decorrere dal 1° gennaio 2004 gli incaricati alle vendite dirette a domicilio sono iscritti alla Gestione separata Inps solo qualora il reddito annuo derivante da detta attività sia superiore a euro 5mila”.
Da ultimo è necessario prendere in considerazione l’ipotesi che il venditore porta a porta con partita Iva non raggiunga il tetto dei 5.000 euro annui. In questa fattispecie non si può parlare di perdita della soggettività ai fini Iva del venditore. Infatti, con l’apertura della partita Iva, l’addetto alla vendita diretta si presume che svolgerà la propria attivià in forma abituale e non occasionale. Appare ragionevole sostenere che, i venditori porta a porta titolari di partita Iva non possono più considerarsi occasionali. E, nell’esercizio della propria attività, possano individuarsi i caratteri della continuità e della sistematicità propri dell’abitualità della professione.
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