Bonus pubblicità: per il 2021 la domanda entro ottobre

Il bonus pubblicità per il 2021 sarà richiedibile entro il mese di ottobre. Slitta così la possibilità di accedere al credito d’mposta. Ecco come fare.

Bonus pubblicità: al via dal primo ottobre le domande

Il termine di presentazione delle domande per accedere al credito d’imposta relativa al bonus pubblicità, slitta al primo ottobre. Più precisamente da giorno 1 al 31 ottobre 2021 sarà possibile accedere alla piattaforma telematica per formalizzare la propria richiesta. Lo slittamento della data si è reso necessario a causa di alcuni aggiornamenti sulla piattaforma telematica che gestisce il bonus pubblicità. A renderlo noto è stato un comunicato del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, della Presidenza del Consiglio, sul proprio sito.

Oltre alla data cambia qualcos’altro?

A cambiare è solo la data di presentazione della domanda, che passa al primo ottobre. Inizialmente la data prevista era il primo settembre. Infatti rimane invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica. Si ricorda che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Ma attraverso l’apposita procedura nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”. E’ possibile accedere con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CSN), carta di Identità Elettronica (CIE) e con le credenziali Entranet o Fisconline.

Cos’è il bonus pubblicità?

L’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i. ha istituito, dall’anno 2018, un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali. Si tratta di un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati. Il bonus pubblicità può essere richiesto dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali. Mentre il tipo di pubblicità deve essere fatta sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. L’aliquota di detrazione è pari al 50% delle spese sostenute. Le spese devono essere documentate con regolari fatture o ricevute da una parte. Dall’altra i pagamenti devono essere tracciabili, come in qualsiasi altro bonus concesso.

 

Francesca Cavaleri

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