Come funziona un atto di pignoramento

L’atto di pignoramento dà inizio al processo di espropriazione forzata. Si tratta del primo atto esecutivo che si pone l’obiettivo di vincolare determinati beni del debitore per il soddisfacimento del diritto del creditore precedente e di tutti gli altri che dovessero venire fuori successivamente.

Il pignoramento: come può essere

Principalmente, il pignoramento si distingue per l’oggetto. Infatti, può essere di tipo immobiliare, mobiliare, o presso terzi per crediti e beni che sono nella loro disponibilità (il pignoramento del saldo creditore di un conto corrente).

I passaggi che portano all’atto di pignoramento

Quando il creditore è un soggetto privato, arriveranno le lettere dal suo legale o da una società di recupero crediti a cui è stato affidato il compito di recuperare il credito. In caso di mancata risposta del debitore che evidentemente non vuole o non può pagare, viene avviata la procedura legale.

Per prima cosa, il decreto ingiuntivo ottenuto dal giudice competente e notificato dall’ufficiale giudiziario o via posta. Dopodiché, un atto di precetto predisposto dal legale del creditore e notificato allo stesso modo del decreto ingiuntivo. Infine, il pignoramento di beni immobili e mobili o di pensioni e stipendi del debitore (la notifica è la stessa dei primi due casi).

L’atto di pignoramento consiste proprio nell’intimazione da parte dell’ufficiale giudiziario al debitore di evitare qualsiasi atto volto a sottrarre alla garanzia del credito precisamente i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.

All’atto di pignoramento ci si arriva dopo che il creditore ha provveduto a notificare il titolo esecutivo e il precetto. E’ bene precisare che la notifica del pignoramento deve essere effettuata entro 90 giorni da quella del precetto, nel caso di mancato inizio d’esecuzione, il precetto diventa inefficace.

Qualora venga effettuata un’opposizione al precetto, il termine resta sospeso e riprende a decorrere.

I contenuti del pignoramento

L’atto di pignoramento indica il credito per cui l’ufficiale giudiziario deve procedere e i beni che sono oggetto di pignoramento. Tramite l’atto in questione, il debitore è obbligato a dichiarare residenza o domicilio eletto. È necessario rendere noto che potrà essere chiesto al giudice dell’esecuzione competente la sostituzione dei beni e dei crediti pignorati con una somma di denaro (conversione).

In questo ultimo caso, la somma dovrà essere pari all’importo del credito dovuto al creditore procedente e agli intervenuti, comprensivi del capitale, degli interessi, delle spese e dei costi di esecuzione. La richiesta dovrà essere depositata in cancelleria prima che il giudice disponga vendita o assegnazione dei beni, corredata da un anticipo di minimo 1/6 della somma dovuta.

Beni pignorati insufficienti a soddisfare i crediti

Può capitare che i beni pignorati non bastino a soddisfare i creditori, o che il procedimento di liquidazione sarà lungo e oneroso. In tal caso, il debitore viene invitato a indicare “altri” beni personali pignorabili, dove sono reperibili e le generalità di eventuali terzi debitori su cui vanta crediti. L’omessa o falsa dichiarazione può costituire reato.

In caso di inserimento di altri creditori e conseguente insufficienza del patrimonio del debitore pignorato, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere.

Se il debitore è un imprenditore commerciale e il pignoramento risulta insufficiente, l’ufficiale giudiziario è autorizzato ad accedere alle scritture contabili, tramite l’ausilio di un nominato esperto.

Su richiesta del creditore, il giudice può valutare e autorizzare la ricerca dei beni da pignorare in via telematica.

Pagamento, conversione e riduzione del pignoramento

Per evitare il pignoramento il debitore può versare tutto nelle mani dell’ufficiale giudiziario (debito+spese) che questi dovrà consegnare al creditore. Se si tratta di beni tangibili pignorati, il debitore potrà consegnare all’ufficiale giudiziario una somma pari all’importo del credito e delle spese con l’aggiunta del 20%.

Il debitore può sostituire i crediti pignorati con del denaro comprensivo di capitale interessi, spese, prima che il giudice ne ordini la vendita o l’assegnazione.

Il giudice può provvedere anche alla riduzione del pignoramento, una volta sentiti i creditori e quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo dei crediti e delle spese.

Il pignoramento perde di efficacia in assenza di domande di vendita o assegnazione dei beni entro 45 giorni dal compimento.

Carmine Orlando

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Carmine Orlando
Tags: pignoramento

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